L’Investment Compact è passato grazie al voto di fiducia espresso il 24 marzo in Senato con 155 voti a favore e 92 contrari. Di fatto, il decreto “recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti A. C. 2844” è legge.
Incisive le novità per le startup innovative contenute nell’articolo 4 della legge, quello che definisce i requisiti delle piccole e medie imprese innovative, alle quali sono estese agevolazioni previste per le startup innovative. Ma anche l’articolo 5 ha contenuti di interesse per le neo-imprese.
Tra le novità della normativa l’estensione a 5 anni della vita delle startup, la possibilità di redigere l’atto costitutivo anche con firma digitale (senza ricorrere al notaio), la possibilità per l’Istituto italiano di tecnologia di entrare nel capitale delle startup e la creazione di un mega-portale del Mise che raccoglierà tutti i bandi pubblici e privati destinati a startup e pmi innovative. Ma ovviamente ci sono anche diverse novità circoscritte alle pmi innovative, tra cui per esempio la possibilità di raccolta fondi attraverso l’equity crowdfunding e la possibilità di agevolazioni fiscali anche oltre i 7 anni di vita. Vediamo i punti della nuova normativa.
Più “vita” alle startup innovative – La startup innovativa sale di età: da 4 a 5 anni con l’estensione della definizione alle imprese costituite da non più di 60 mesi (finora il limite era 48 mesi) Viene inoltre esteso fino al quinto anno (prima era il quarto) l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio in conseguenza dell’scrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
Possibilità di evitare il notaio – La legge introduce la possibilità di costituire la società con firma elettronica attraverso un atto notarile tipizzato senza firma del notaio. L’atto costitutivo e le successive modifiche societarie potranno dunque continuare ad essere redatti per atto pubblico, ma anche per atto sottoscritto con firma digitale. Una norma che non è risultata molto gradita ai notai, i quali hanno paventato il rischio di “crescita esponenziale di furti d’identità”. Altri hanno replicato che è solo un’opportunità in più di semplificazione concessa agli startupper.
La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia nel capitale delle startup – La Fondazione Iit, centro di ricerca di eccellenza con sede a Genova, può costituire o partecipare a startup innovative anche con soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, previa autorizzazione del Miur di concerto col Mef. Inizialmente l’articolo 5 dell’“Investment Compact”, ai commi 2 e 3, prevedeva sostanzialmente che l’Iit diventasse il perno dell’attività di brevettazione in Italia. L’Istituto però si è opposto, ritenendo l’attribuzione non gestibile né congrua. Così il testo è cambiato. In base alla versione definitiva ora l’Istituto può entrare nel capitale delle startup.
Nascerà il super-portale dei bandi – Il Ministero dello sviluppo economico istituirà nel proprio sito internet istituzionale un portale nel quale saranno indicati tutti i documenti e le informazioni necessari per accedere ai bandi di finanziamento pubblici e privati diretti e indiretti in favore delle piccole e medie imprese innovative. È prevista anche, entro il 30 luglio 2015, l’istituzione, sempre presso il Mise, di un portale informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi relativi al settore delle start-up innovative : dovrà fornire chiare informazioni rispetto alle modalità di accesso ai bandi, ai finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al settore dalle strutture governative, indicando anche gli enti di riferimento interlocutori dei vari utilizzatori.
Meno burocrazia e dati più aggiornati – Nel testo, tra le altre cose, viene stabilita una modalità di accelerazione della procedura di cancellazione delle pmi innovative dal registro delle imprese. Si chiede inoltre di posticipare al primo settembre di ogni anno la relazione annuale del Mise sulle startup innovative, oggi prevista per il primo marzo. Questo consentirà al ministero di fornire dati aggiornati all’anno precedente e non più a due anni prima.
Caratteristiche delle pmi innovative – Per rientrare nella categoria delle pmi innovative una società deve avere meno di 50 milioni di euro di fatturato all’anno (o un attivo dello stato patrimoniale sotto i 43 milioni), meno di 250 dipendenti e possedere almeno due di questi tre requisiti: il 3% dei costi totali deve essere attribuibile a attività di ricerca, sviluppo e innovazione; un terzo del team deve essere composto da persone in possesso di una laurea magistrale o un quinto del team deve essere formato da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori; oppure deve essere proprietaria di una forma di protezione intellettuale o di protezione del software. Se ha due di questi tre requisiti e un bilancio certificato può accreditarsi a una sezione speciale del Registro delle imprese e godere di gran parte delle agevolazioni previste a beneficio delle startup innovative, tra le quali, solo per fare qualche esempio, c’è la possibilità di remunerare i dipendenti con stock option o di accedere al Fondo di garanzia per le pmi. E chi investe in pmi innovative avrà gli stessi benefici fiscali di chi investe in startup.
Definizione delle pmi innovative – Possono assumere lo status di pmi innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato.
Spese delle pmi innovative – Nel volume di spesa in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per acquisto e locazione di beni immobili e incluse quelle per acquisto di tecnologia ad alto contenuto innovativo
Elenco delle informazioni per iscriversi alla sezione delle imprese innovative – La legge elenca le informazioni che le pmi innovative devono indicare nell’autocertificazione per l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese, che dovrà essere istituita presso le Camere di commercio. In particolare, la domanda di iscrizione, che dovrà essere presentata in formato elettronico, dovrà contenere le seguenti informazioni: ragione sociale e codice fiscale; data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; sede principale ed eventuali sedi periferiche; oggetto sociale; breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo; elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte al registro imprese di cui all’articolo 8 della legge n. 580/1993, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce; elenco delle società partecipate; indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all’attività innovativa delle pmi, esclusi eventuali dati sensibili; indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale; numero di dipendenti; sito internet.
Agevolazioni fiscali anche alle pmi innovative con più di 7 anni – Le agevolazioni fiscali riconosciute a chi investe in pmi innovative, che sono quelle riconosciute alle startup innovative dall’articolo 29 del DL 179/2012, sono applicabili alle pmi innovative che operano sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale. La legge demanda ad un decreto del Mef di concerto con il Mise l’individuazione delle modalità di attuazione di tali agevolazioni. Ma spettano anche a quelle che operano sul mercato da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale, a condizione che presentino un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo dovrà essere valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell’associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico.
Le pmi innovative pagheranno i diritti di segreteria – Le pmi innovative sono tenute al pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Cciaa. La legge conferma quwesto punto, nonostante una prima versione avesse previsto un’esenzione dai pagamenti così come previsto per le startup innovative. Ma dopo un’ulteriore riflessione e l’intervento delle Camere di Commercio il testo è stato rivisto.
Estensione dell’equity crowdfunding alle pmi – Il decreto legge stabilisce che anche le pmi innovative possano usufruire dell’equity crowdfunding, la modalità di raccolta fondi online normata oltre un anno fa in Italia che prevede finanziamenti alle startup in cambio dell’acquisto di titoli di partecipazione nelle società. La legge prevede che “la sottoscrizione o l’acquisto di quote rappresentative del capitale di startup innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati”. Il comma 10 estende agli organismi di investimento collettivo del risparmio e alle società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in Pmi innovative la possibilità di raccogliere capitale mediante campagne di equity crowdfunding.
Fondo di garanzia e pmi innovative – Viene riconosciuto anche alle pmi innovative l’accesso semplificato al Fondo Garanzia per le Pmi, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) e pronto a fare da garante del prestito alle startup innovative. Si conferma la garanzia gratuita e concessa secondo modalità semplificate sull’80% del prestito concesso da banca.