Risponde Assolombarda, l’associazione delle imprese che operano nella Città Metropolitana di Milano e nelle province di Lodi, Monza e Brianza, Pavia.
Gli strumenti finanziari (azioni, quote, diritti d’opzione, strumenti finanziari partecipativi ecc.) assegnati, a titolo di remunerazione, a dipendenti, collaboratoti continuativi e amministratori di Start up innovative non concorrono a formare il reddito imponibile. L’esenzione opera sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi (D.L. 179/2012, art. 27, commi 1-3).
Questa disposizione, in sostanza, rappresenta una deroga al cosiddetto “principio di omnicomprensività” (art. 51, Tuir), secondo il quale tutte le somme e i valori in genere percepiti in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito.
Per il riconoscimento dell’agevolazione gli strumenti finanziari devono soddisfare le seguenti condizioni:
- devono essere emessi dalla Start up innovativa con la quale il beneficiario intrattiene il rapporto di lavoro oppure da soggetti direttamente controllati da una Start up innovativa;
- devono essere assegnati durante il periodo di applicazione della disciplina speciale delle Start up innovative;
- non devono essere riacquistati dalla Start up innovativa, dalla società emittente (se diversa dalla Start up innovativa) o da qualsiasi altro soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla Start up innovativa ovvero che è controllato dallo stesso soggetto che controlla la Start up innovativa.
La cessione degli strumenti finanziari a soggetti terzi (diversi da quelli citati al precedente punto 3) assume rilevanza quale reddito diverso (art. 67, Tuir). Per il calcolo della plusvalenza, in caso di assegnazione gratuita di azioni/quote o di esercizio gratuito di diritti d’opzione, il costo fiscalmente rilevante è pari a zero e quindi l’intero corrispettivo di vendita costituisce plusvalenza imponibile quale reddito diverso.
Il regime di non imponibilità si applica anche agli strumenti finanziari assegnati come “corrispettivo” ad altre categorie di soggetti (professionisti e società, vd. risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello n. 776/2021) in cambio dell’apporto di opere e servizi altamente qualificati a favore della Start up innovativa. La regola di non imponibilità si applica anche quando l’apporto ha per oggetto crediti maturati a fronte di opere e servizi resi a favore della Start up innovativa (D.L. 179/2012, art. 27, c. 4).
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