I giorni dell’Irap anche per le startup

Il decreto “semplificazioni” non ha semplificato la vita delle nuove imprese. Nel modello UNICO 2015 c’è un’opzione che permette di risparmiare sull’imposta regionale. Ma non è chiaro come possono beneficiarne le società nate quest’anno. L’interpretazione letterale sembra penalizzarle…

Pubblicato il 23 Set 2015

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Il 30 settembre scadono i termini per la presentazione del modello Unico 2015 relativo al periodo di imposta 2014. Fin qui nulla di nuovo. Il Legislatore ha tuttavia pensato di inserire in dichiarazione un’apposita casella con cui società di persone e ditte individuali, in contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP con le stesse regole utilizzate per le società di capitali. Senza entrare nel dettaglio, basti sapere che tale opportunità, se colta, può condurre ad un significativo risparmio di imposta IRAP, ma si badi bene che ai fini della valutazione resta imprescindibile un’accurata analisi degli elementi reddituali propri di ciascun soggetto.

L’opzione in questione è infatti irrevocabilmente valida per un triennio e si intende tacitamente rinnovata, per un ulteriore triennio, a meno di revoca espressa. Il contribuente, pertanto, si trova immediatamente nella difficile posizione di saper prevedere, auspicabilmente con l’assistenza di un professionista, quali saranno gli elementi reddituali che lo contraddistingueranno nei successivi 3 esercizi e valutare di conseguenza quale regime possa risultare più conveniente.

A complicare ulteriormente le cose ci si è messo il Legislatore, elaborando un Decreto “Semplificazioni” che lascia ampi dubbi interpretativi e che realizzerebbe un perfetto “taglia fuori” in stile cestistico alle sole startup precludendone l’accesso per l’esercizio in corso.

Il nuovo sistema di opzione all’interno della dichiarazione entro il 30 settembre supera e sostituisce la previgente modalità che prevedeva la presentazione, entro 60 giorni dall’inizio del periodo di imposta per il quale si intendeva esercitare l’opzione, di un’apposita istanza. La recente norma prevede inoltre che la nuova modalità si applichi solamente per “i periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31/12/2014” e che l’opzione sia valida a decorrere dal periodo di imposta nel corso del quale si opta. Per intenderci, le società aventi l’esercizio dall’01/01 al 31/12, possono beneficiare di un risparmio di IRAP nel 2015, barrando l’apposita casella nella dichiarazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate nel corso del 2015 (Unico 2015 relativo al 2014).

La domanda sorge spontanea
come può beneficiare dell’opzione IRAP per l’anno in corso, una startup nata nel 2015,
o comunque costituita al termine del 2014 con esercizio ultrannuale (superiore a 12 mesi),
tenuto conto che presenterà la prima dichiarazione solamente nel 2016?

Un’interpretazione letterale della novella porterebbe a concludere che le start-up siano penalizzate in tal senso, non potendo più avvalersi della modalità con apposita istanza ormai soppressa (a meno che siano state costituite anteriormente al 31/12/2014) e dovendo quindi rinviare di un anno il suddetto beneficio.

Va da sé che non sarebbe accettabile una norma che discrimini le startup rispetto ai soggetti già in attività quindi è plausibile supporre che, alle prime, venga eccezionalmente data la possibilità di avvalersi della vecchia modalità oppure, seppur di più difficile applicazione, di estendere l’effetto dell’opzione esercitata nel 2016, anche all’esercizio 2015.

In mezzo a tanti dubbi l’unica certezza è che, ancora una volta, si rende opportuno un nuovo intervento chiarificatore per interpretare le sempre machiavelliche norme fiscali nazionali e concretamente semplificare la vita, anche e soprattutto alle nostre startup…

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