Procedure semplificate, riduzione dei costi per la raccolta fondi e ampliamento della platea dei soggetti che possono contribuire a finanziare i progetti d’impresa innovativi: sono alcune delle novità contenute nella riforma del regolamento diffusa oggi dalla Consob (Commissione nazionale per le Società e la Borsa) in materia di equity crowdfunding, l’innovativa modalità di raccolta di capitali di rischio tramite portali online che consente di investire in startup in cambio di quote societarie.
La riforma era attesa da tempo. Obiettivo: porre i presupposti per lo sviluppo dell’equity crowdfunding in Italia come canale di finanziamento dell’innovazione, in alternativa agli strumenti tradizionali di erogazione del credito.
L’equity crowdfunding è uno strumento che il nostro Paese ha normato per primo in Europa, con una legge e un successivo regolamento risalente a luglio 2013, ma finora non è decollato anche a causa di norme considerate restrittive dai player del settore. Da qui la necessità di porre mano al regolamento per cercare di migliorarlo.
►Cos’è l’equity crowdfunding e perché si è deciso di rivederlo
L’operazione “restart” è ufficialmente partita il 19 giugno 2015, quando la Consob, autorità di vigilanza sulla Borsa, ha pubblicato sul proprio sito una consultazione preliminare per capire cosa avesse funzionato e cosa no. Dopo la chiusura dell’indagine, il 10 luglio 2015, l’autorità ha preso atto degli esiti e diffuso la nuova bozza di regolamento, rimasta in consultazione fino all’11 gennaio 2016. Il 24 febbraio è stata approvata la delibera di approvazione delle modifiche regolamentari (scaricabile qui). Il Regolamento così modificato entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tra le novità principali c’è la semplificazione della procedura. Finora erano le banche a verificare l’appropriatezza dell’investimento rispetto alle conoscenze e all’esperienza dell’investitore, d’ora in poi queste verifiche potranno essere effettuate dagli stessi gestori dei portali. In altre parole non sarà più necessario, per le piattaforme che faranno richiesta alla Consob, l’obbligo di far transitare gli investitori per importi sopra soglia (ovvero 500 euro per persona fisica e 5000 euro per persona giuridica) presso un intermediario finanziario (banca o Sim) per la compilazione del questionario MiFID ai fini dell’appropriatezza. Attualmente infatti, per gli investimenti sopra soglia, il cliente dovrebbe rivolgersi a uno sportello fisico di una banca autorizzata allo svolgimento di questo controllo, appesantendo la procedura e rendendola poco fruibile. Con il recepimento della modifica del regolamento, sarà possibile per le piattaforme eseguire i test di appropriatezza ai fini MiFID direttamente online. Naturalmente gli investitori devono risultare dotati dei requisiti adeguati e qualora il gestore ritenga che lo strumento non sia appropriato per il cliente lo deve avvertire della situazione.
È stato inoltre ampliato il novero dei soggetti legittimati a sottoscrivere una quota dell’offerta in qualità di investitori professionali. Sono state ammesse, infatti, due nuove categorie: gli “investitori professionali su richiesta”, così come definiti dalla disciplina europea sulla prestazione dei servizi di investimento (Mifid); e gli “investitori a supporto dell’innovazione”, identificati da Consob sulla base di criteri oggettivi. Questa modifica dovrebbe permettere che la corretta conclusione della campagna, che prevede la sottoscrizione del 5% da parte di un investitore professionale (banche, imprese di investimento, Organismi di investimento collettivo del risparmio-Oicr, fondi, imprese di grandi dimensioni), sia allargata anche agli investitori professionali su richiesta. Questi investitori professionali devono soddisfare due dei seguenti requisiti: a) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; b) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500mila euro; c) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
A questo articolo apparso su StartupBusiness è reperibile una guida all’uso dell’equity crowdfunding in Italia.