Il Decreto Sostegni Bis, approvato in Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2021 tra le varie misure a sostegno delle realtà produttive del Paese messe in ginocchio dalla pandemia Covid-19, introduce nell’ordinamento un’agevolazione temporanea anche per le startup innovative.
In particolare l’art. 14 prevede l’esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale (una proposta lanciata e sostenuta da EconomyUp sin dal 2014 con l’hashtag #startupnotax)
Decreto Sostegni bis, il Capital Gain
Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa significhi tassazione Capital Gain e che effetto potrà avere sull’ecosistema dell’innovazione.
Il termine Capital Gain significa guadagno in conto capitale e sta ad indicare la differenza positiva tra il prezzo di vendita di uno strumento finanziario – ovvero di azioni, quote, obbligazioni convertibili, opzioni, operazioni a premio ecc. – ed il prezzo di acquisto o sottoscrizione. Si ha dunque Capital Gain quando si vende l’azione o la quota ad un prezzo superiore a quello di acquisto. La differenza positiva costituisce parte del rendimento totale dell’investimento, che invece è costituito anche dalla eventuale percezione degli utili.
In Italia il Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014 ha sancito l’innalzamento dell’aliquota sul Capital Gain dal 20% al 26%. Quindi sui guadagni di natura finanziaria si applica una tassazione del 26%.
Il guadagno su ogni operazione di vendita si chiama plusvalenza e viene calcolato sottraendo dal prezzo di vendita, al netto delle commissioni, il prezzo di acquisto. Quando invece un titolo azionario viene comprato in più operazioni viene calcolata la media dei prezzi di ogni operazione d’acquisto.
Il Capital Gain sui titoli di Stato, come ad es. BOT, BTP ecc.., così come sui titoli emessi dagli enti pubblici come le regioni ed i comuni, è invece pari al 12,5%.
L’opposto del Capital Gain è il Capital Loss, ovvero la perdita derivante da un’attività di compravendita di strumenti finanziari. Quando questi vengono venduti ad un prezzo più basso del prezzo di acquisto si realizza quindi una minusvalenza ed è generalmente possibile utilizzarla per abbattere la tassazione di eventuali plusvalenze future. La minusvalenza genera infatti un credito fiscale che può essere recuperato per le plusvalenze che vengono conseguite nello stesso anno oppure nei successivi 4 anni.
Capital Gain, la norma del Decreto Sostegni Bis
L’art. 14 prevede quindi – ai commi 1 e 2 – che per le persone fisiche che detengano partecipazioni in startup innovative e PMI, per almeno 3 anni, e dalla cessione di azioni o quote al termine di questo periodo ne derivi una plusvalenza, essa non sia tassata. Un risparmio quindi del 26% sulle imposte.
Al comma 3 prevede, invece, che la stessa agevolazione sia concessa qualora si realizzino plusvalenze dalle operazioni di cessione entro i tre anni e tali plusvalenze siano però reinvestite in startup e PMI entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza stessa. Su tali nuovi investimenti si applicherebbe anche la detrazione IRPEF già prevista dal Decreto Rilancio (art. 38 Decreto Legge n. 34 del 2020), ovvero 50% per il limite massimo di investimenti detraibile pari a 300.000 euro.
Rientrano nell’agevolazione le azioni o le quote acquistate, mediante sottoscrizione del capitale sociale, ne periodo compreso tra il 2021 ed il 2025.
L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 di questo articolo è – come sempre – subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.
L’impatto sul settore innovazione
Alla luce di questo breve riepilogo sulla Capital Gain si comprende che il legislatore, con questa norma del Decreto Sostegni intenda stimolare ancora una volta il settore dell’innovazione.
La misura, infatti, trova la sua logica se si considera che la disciplina normativa sulle startup e PMI innovative non consente la distribuzione degli utili per tutto il periodo di startup e che quindi il soggetto che investe in queste imprese innovative non troverà ristoro e soddisfazione negli utili o nei dividendi ma dal guadagno che deriverà proprio dalla cessione delle partecipazioni al termine del periodo di investimento.
Tassare quindi del 26% questo guadagno (e cioè la differenza positiva tra il prezzo di acquisto e quello di vendita = Capital Gain) rappresenta un disincentivo all’investimento.
E siccome invece, dal 2012 ad oggi, il disegno complessivo del legislatore è stato quello di incoraggiare l’innovazione e di smuovere capitali di investimento in favore dell’ecosistema , la norma in commento va proprio in questa direzione. Agevolare ancora una volta gli investimenti in startup e PMI tramite persone fisiche
Il contributo di mille euro a fondo perduto per startup e PMI
Il Decreto Sostegni prevede – oltre alla agevolazione di cui si è detto sopra – anche un piccolo contributo a fondo perduto di 1000 euro per le startup e per le piccole e medie imprese innovative.
I requisiti per ottenere il sostegno sono principalmente due:
– aver attivato la partita iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
– aver iniziato a svolgere l’attività nel corso del 2019.
Si tratta di un contributo di massimo mille euro a cui gli aventi diritto possono accedere nel caso il cui il fatturato del 2020 sia inferiore al 30% rispetto a quello del 2019.
Non rientra nella base imponibile delle imposte dei redditi ma per conoscere modalità e criteri di attuazione del Decreto Sostegni bisognerà attendere il decreto attuativo, in corso di emanazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.