CORONAVIRUS FASE 2

Decreto Rilancio: tutte le misure per startup, pmi innovative ed ecosistema dell’innovazione

Per sostenere le startup innovative, il Decreto Rilancio del 20 maggio 2020 ha previsto risorse aggiuntive di 100 milioni di euro per il loro finanziamento, 10 milioni per acquisire servizi da incubatori e acceleratori, 200 milioni al venture capital. E c’è un Fondo per il trasferimento tecnologico con 500 milioni

Pubblicato il 22 Mag 2020

Decreto Rilancio

Risorse aggiuntive pari a 100 milioni di euro al programma per finanziare per le startup innovative nel 2020, 10 milioni di euro per acquisire servizi da incubatori, acceleratori ecc., ulteriori 200 milioni di euro per il 2020 per il Fondo di sostegno al venture capital, detrazione al 50 per cento per investimenti nel capitale sociale di start­up innovative (idem per pmi innovative). Ma anche l’equiparazione delle startup a università e istituti di ricerca per quanto riguarda le spese ammissibili, altri 200 milioni di euro al Fondo di garanzia per startup e pmi innovative, e l’istituzione di un Fondo che, partendo da una dotazione di 4 milioni di euro, eroga contributi a fondo perduto per chi fa videogames. In più è previsto un Fondo per il trasferimento tecnologico, con 500 milioni di euro di dotazione, per aiutare la collaborazione tra enti di ricerca, università, imprese e startup. Sono alcune delle novità più rilevanti sull’ecosistema delle startup e delle pmi innovative contenute nel testo del decreto Rilancio, presentato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 13 maggio scorso e pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella notte tra il 19 e il 20 maggio 2020.

Il testo, in vigore a partire dal 20 maggio, prevede un insieme di risorse pari a 54,9 miliardi di euro per l’inizio della ripartenza economica in Italia dopo il lockdown e la crisi causata dalla pandemia da coronavirus.

Vediamo l’articolo 38 del Decreto Rilancio che riguarda l’ecosistema delle startup innovative, delle pmi innovative e, in generale, il mondo dell’innovazione.

Rafforzamento dell’ecosistema delle startup innovative: l’articolo 38

Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative

Per il rafforzamento, sull’intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle start-up innovative, alla misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 100 milioni per l’anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento

  1. Per sostenere le start up innovative, come definite dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l’incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l’innovazione, per l’ anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start up innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», alle condizioni econ le modalita e i termini definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l’ anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell’apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente comma, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di investitori regolamentati o qualificati.
  1. Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, all’articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «università e istituti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «nonché con start-up innovative, di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
  1. 11 termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del citato decreto-legge 179 del 2012, e prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.
  1. Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle start-up innovative come definite dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge  18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, e delle PMI innovative previste dell’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse gia assegnate al Fondo, alla quale le predette imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti, ivi incluse le disposizioni applicabili previste dall’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
  1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
  2. 221, dopo l’articolo 29 e inserito il seguente:

«Art. 29-bis (Incentivi in «de minimis» all ‘investimento in start-up innovative)

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 29, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start­ up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

  1. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al memento dell’investimento. La detrazione e concessa ai

sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.

  1. L’investimento massimo detraibile non puo eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo peril contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi ».
  1. All’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il comma 9-bis, e inserito il seguente:

“9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al memento   dell’investimento  ed  e concessa   ai  sensi  del  Regolamento   (UE)   n.   1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L’investimento massimo detraibile non puo eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.”.

  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le modalita di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 7 e
  2. All’articolo 26-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislative 25 luglio 1998, n. 286, le parole “di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000”, sono sostituite dalle seguenti: “di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una societa costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 000”.
  3. Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle start up innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono altresi riconosciuti alle start up innovative localizzate nel territorio <lei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Fondo Trasferimento Tecnologico, articolo 42

Il Decreto Rilancio prevede anche 500 milioni di euro per il 2020 per un Fondo di Trasferimento Tecnologico, in capo al Ministero dello Sviluppo economico e gestito da Eneadestinato a sostenere l’innovazione.

Il trasferimento tecnologico comprende tutte le attività alla base del passaggio di una serie di fattori  dall’ambito della ricerca scientifica a quello del mercato. Questi fattori sono conoscenza, tecnologia, competenze, metodi di fabbricazione, campioni di produzione e servizi. In altre parole si tratta di un processo frutto della collaborazione tra il mondo accademico e quello industriale, che ha come obiettivo principale rendere accessibile la tecnologia alle persone.

Il Fondo di Trasferimento Tecnologico voluto dal governo Conte bis intende promuovere iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese in Italia, con particolare riferimento alle startup innovative. In questo modo si punta ad agevolare la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off.  Il Ministero dello sviluppo economico potrà intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito. Per l’attuazione di questi interventi il Mise ha deciso di avvalersi di Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile, che agirà attraverso una Fondazione che dovrà essere costituita, la “Fondazione Enea Tech”. 

Decreto Rilancio: così il Governo spiega le misure per startup e innovazione

Perché il Decreto Rilancio punta al rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative

La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative,agenda nell’ambito della misura “Smart&Start Italia“, principale strumento agevolativo nazionale rivolto a tale tipologia di imprese, istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e oggetto di recente revisione con decreto dello stesso Ministro del 30 agosto 2019, attuativo dell’ultimo “Decreto Crescita” (articolo 29, comma 3, del decreto-legge 34/2019).

L’obiettivo del rafforzamento e perseguito, da un lato, attraverso un incremento della dotazione finanziaria della misura (comma 1), dall’altro, ampliando la capacità di azione (comma 2).

Con riferimento al secondo profilo di intervento (rafforzamento della capacita di azione della misura), la norma intende completare il supporto prestato alle start up innovative, che si limita, nell’attuale configurazione della misura, alle fasi iniziali del ciclo di vita delle imprese.

In considerazione anche del momento di emergenza che il nostro sistema nazionale sta vivendo, emerge, infatti, la necessità da parte delle startup di un sostegno pubblico per sviluppare il proprio business caratterizzato principalmente da idee innovative che le contraddistinguono dalle altre societa.

Le startup per loro natura hanno esigenze di liquidità maggiori rispetto a quelle delle altre imprese di piccola dimensione e anche quando iniziano a fatturare e hanno buone entrate, necessitano di ulteriori fondi per consolidarsi e “scalare il mercato”. E’, pertanto, necessaria un’evoluzione dello strumento Smart & Start Italia, che conduca ad estendere l’ambito di intervento dello strumento, ora, come detto, incentrato sulle fasi iniziali del ciclo di vita, permettendo alle startup meritevoli di consolidare il proprio sviluppo attraverso apporti in termini di capitale proprio anche da parte di investitori privati e istituzionali.

Per soddisfare tali esigenze, il comma 1 della norma in commento rimette ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la disciplina di nuove modalità di intervento della misura che vadano nella predetta direzione.

In particolare, la conversione del prestito Smart & Start Italia a talune condizioni di capitalizzazione delle imprese potrà costituire un valido incentivo idoneo a favorire l’ingresso di privati nel capitale sociale. II nuovo strumento agevolativo potrà consentire, dunque, la conversione del debito in uno strumento partecipativo, accompagnato dall’ingresso nel capitale sociale di un investitore e/o aumento del capitale stesso, la cui restituzione sara legata al rendimento aziendale. Grazie a questa operazione potra essere sostenuta la patrimonializzazione della startup e si concedera la liquidita necessaria alla startup stessa per poter sviluppare il proprio business.

Oltre a tale importante prospettiva di innovazione della misura, la norma prevede, al comma 2, l’attivazione di una nuova linea di intervento da affiancare alla misura smart&start, volta a facilitare l’incontro tra start up innovative e sistema degli incubatori, acceleratori, università, innovation hub ecc. attraverso un contributo a fondo perduto per l’acquisizione dei servizi prestati da tali soggetti e rafforzamento patrimoniale della staii up im1ovative, incentivando, in una fase successiva al percorso di incubazione/accelerazione anche l’investimento nelle start up da parte di investitori qualificati (misura “Smart Money”). La concessione dei predetti contributi, da corrispondere ai sensi del regolamento generale “de minimis” (reg. UE n. 1407/2013), sara disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giomi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La prima delle suddette misure è particolarmente indicata, anche nella presente fase di emergenza, per fornire liquidità per l’ acquisizione dei servizi di incubazione e accelerazione delle startup nella loro fase iniziale di sviluppo, soprattutto per quelle realta non ancora in grado di presentare una progettualita matura per i finanziamenti di Smart&Start.

Al comma 3, si incrementa la dotazione del «Fondo di sostegno al venture capital», istituito ai sensi dell’art. 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018, cui sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni per l’anno 2020. In particolare, il comma prevede un intervento straordinario – attraverso l’incremento della dotazione del «Fondo di sostegno al venture capital», istituito ai sensi dell’art. 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018 – per fronteggiare l’emergenza pandemica a favore di startup e PMI innovative da attuarsi mediante investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, secondo le modalita che saranno adottate con decreto del Ministro dello Sviluppo economico.

  • comma 4 equipara le sole startup innovative – nel caso di contratti di ricerca extra muros – alle universita e agli istituti di ricerca ai fini della maggiorazione delle spese ammissibili rilevanti di cui all’art. 1, comma 200 della legge 160/2019.

II comma 5 proroga di un anno la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche  dalla legge 17 dicembre  2012  n. 221. Eventuali  termini  previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e o per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Tale previsione e resa necessaria considerati gli effetti negativi per l’economia prodottisi, per il 2020, su tutto il comparto delle startup. Ai fini del presente comma, la proroga della pem1anenza nella sezione speciale del registro delle imprese non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

II comma 6 riserva una quota di 200 milioni di euro del fondo di garanzia PMI in favore delle start up innovative come definite dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Alla luce del rifina11ziamento operato dal presente decreto legge, per un importo di 4 miliardi di euro (articolo 34), si ritiene che il fondo abbia idonea capienza per soddisfare la riserva operata dal presente comma, senza determinare nuove o maggiori difficolta gestionali

I commi da 7 a 9 introducono un regime fiscale agevolato rivolto esclusivamente alle persone fisiche che investono in startup o in PMI innovative. In particolare il comma 7 prevede una detrazione d’imposta pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. L’investimento massimo detraibile non puo eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. II comma 8 prevede la medesima detrazione d’imposta per i contribuenti che investono in PMI Innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli Aiuti «de minimis».

Altri Paesi hanno adottato programmi analoghi quali il Seed Enterprise Investment Scheme del Regno Unito e il programma Tax Shelter for start-ups del Belgio.

La finalità della misura e di stimolare investimenti di importo limitato che sono parte essenziale del ciclo di vita di una start-up innovativa, sia nelle fasi iniziali, che nel suo passaggio a PMI innovativa, una volta decorsi i 5 anni dall’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese.

La misura, proprio perché rivolta esclusivamente ad investitori persone fisiche, completa e integra il quadro delle misure volte a stimolare la partecipazione al capitale delle start up e delle PMI innovative, che attualmente si fonda su due pilastri: 1. gli incentivi fiscali per investimenti effettuati da persone fisiche e giuridiche in start up e PMI innovative che si focalizza su un taglio di investimenti più elevato (agevolazioni fiscali del 30% fino a €1 milione per le persone fisiche e del 30% fino a €1,8 milioni per le persone giuridiche) e 2. il Fondo Nazionale di Innovazione che interviene con investimenti diretti e indiretti in minoranze qualificate nel capitale di imprese innovative con Fondi generalisti, verticali o Fondi di Fondi, a supporto di start-up, scaleup e PMI innovative.

Con i predetti commi si intende invece incentivare la raccolta di capitale per quelle start-up innovative e PMI innovative che ancora hanno valori della produzione ridotti e potenziarne la capitalizzazione per favorirne la crescita e più in generale per colmare il divario esistente tra l’Italia e altri paesi UE nel venture capital rivolto a queste categorie di imprese.

11 comma 10 (Investor Visa for Italy) concerne il dimezzamento delle soglie minime per l’attrazione di investimenti verso le societàdi capitali e le startup innovative.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (“Legge di Bilancio 2017”) ha introdotto (art. 1, comma 148) una nuova tipologia di visto dedicata ai cittadini non Ue che intendono effettuare investimenti di importo significativo in aree strategiche per l’economia e per la societa italiana; a tal fine e aggiunto al d.lgs.

286/1998 (Testo unico sull’immigrazione) l’articolo 26-bis, dal titolo “Ingresso e soggiorno per investitori”, il quale prevede che possano candidarsi al visto i cittadini non Ue che effettuano un investimento in una delle seguenti tipologie: 2 milioni di euro in titoli di Stato a medio-lungo termine; almeno 1 milione di euro in societa di capitali italiane (500mila euro nel caso di start-up innovative ex decreto legge. 179/2012); almeno 1 milione di euro  per donazioni  in ambito culturale,  ambientale  e sociale. La definizione delle modalita e delle procedure di candidatura per il nulla osta al visto e rimessa a un decreto attuativo, emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico, con il concerto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministro dell’Interno, il 21 luglio 2017. La procedura di richiesta del nulla osta al visto, gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico, avviene attraverso la piattaforma investorvisa.mise.gov.it.

Dalla prima fase attuativa del programma “Investor Visa” emerge che la misura ha finora incontrato un interesse limitato: dalla fine del 2017 ad oggi sono pervenute 15 candidature, di cui 9 hanno portato al rilascio di visti per investitori (4 di esse riguardano operazioni di investimento in societa di capitali per € 1 milione ciascuno; 3 riguardano investimenti in start-up innovative per € 500.000 ciascuno; 2 riguardano investimenti in titoli di Stato per€ 2 milioni ciascuno).

La presente disposizione mira pertanto a incentivare l’utilizzo del programma, con particolare enfasi sulle forme di investimento a carattere produttivo, attraverso un dimezzamento delle soglie finanziarie per le operazioni dirette verso le società di capitali (da 1 milione a 500mila euro) e, in particolare, verso le start-up innovative (da 500mila a 250mila euro). Queste ultime, in particolare, scontano, rispetto alle altre imprese innovative europee, un notevole ritardo in termini di disponibilità di capitale di rischio. 11 rapporto Dealroom.co 2019, ad esempio, mette in luce che al terzo trimestre 2019 le dimensioni del mercato italiano del venture capital risultavano di 13 volte inferiori rispetto a quelle del Regno Unito, di 10 volte rispetto alla Germania, e di 5 rispetto alla Francia.

La riduzione della soglia finanziaria renderebbe l’Italia più competitiva nel contesto europeo, che attualmente presenta 20 schemi nazionali di residenza per investitori esteri. Il rapporto “Schemi di cittadinanza e residenza per investitori nell’Unione europea” pubblicato dalla Commissione europea a fine 2018 evidenzia che l’Italia si posiziona nella fascia dei Paesi che prevedono le soglie finanziarie piu elevate. Paesi come Francia e Spagna richiedono disponibilità finanziarie significativamente inferiori. Mentre il comma 7 prevede la riduzione delle soglie minime per le tipologie di investimento in societa di capitali e start-up innovative, il comma 8 allinea l’ ammontare delle corrispondenti disponibilita finanziarie minime richieste agli investitori.

Riguardo al comma 11, si rappresenta che con il D.M. 24 settembre 2014, come modificato dal D.M 9 agosto 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico, tramite Invitalia, ha creato “Smart&Start”, un progetto di finanziamento per startup innovative al fine di favorire e sviluppare la nuova imprenditorialità italiana. Il progetto “Smart&Start” finanzia tramite agevolazioni le startup innovative, di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese, di cui all’articolo 25, comma 8, del medesimo D.l. n.179/2012.

Possono beneficiare delle suddette agevolazioni le startup che presentano un progetto imprenditoriale di significativo contenuto tecnologico e innovativo e/o orientato allo sviluppo nel campo dell’economia digitale.

Va considerato, tuttavia, che attualmente il progetto “Smart&Start” riguarda le startup innovative con sede su tutto il territorio italiano, con un trattamento privilegiato riservato alle startup localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e le zone del territorio del cratere sismico aquilano, ma non il “territorio del cratere sismico del centro Italia”, cioè il territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n°189, convertito con modificazioni nella Legge 15 dicembre 2016, n°229, e successive modificazioni e integrazioni.

La proposta in questione quindi va a modificare il D.M. del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, in modo da includere tra i beneficiari delle agevolazioni del progetto “smart&start” anche il territorio del cratere sismico del centro Italia.

I commi da 12 a 18 sono volti ad istituire un fondo ad hoc presso il Ministero dello Sviluppo economico, diretto al sostegno della produzione italiana di videogiochi analogamente a quanto già adottato da Paesi europei ed extra-europei quali Francia, Germania, Regno Unito, Canada, Polonia e Danimarca. Il videogioco e un’opera complessa, che richiede un’ampia gamma di profili professionali altamente specializzati: game designer, programmatori, artisti, designer di interfacce, grafici JD, grafici 2D, animatori, compositori, ingegneri del suono, tester, traduttori, doppiatori, ecc.

(Articolo aggiornato al 22/05/2020)

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