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Crowdfunding, dal 27 luglio le nuore regole Consob

Un altro pezzo del decreto Crescita 2.0 va così a posto.Il regolamento pubblicato ieri in 25 articoli definisce come si potranno raccogliere capitali attraverso i portali on line. E’ il primo in Europa e rappresenta una svolta per l’ecosistema dell’innovazione

Pubblicato il 13 Lug 2013

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“L’Italia è il primo Paese in Europa a dotarsi di un regolamento sul crowdfunding”. Nelle parole di Maria Mazzarella, responsabile divisione strategie regolamentari Consob in occasione del convegno Tecnologia solidale promosso da Antonio Palmieri, c’è la soddisfazione dell’annuncio di un traguardo: il regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte delle start up innovative tramite portali on line, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sarà operativo dal 27 luglio.

Un altro pezzo del decreto Crescita 2.0 va così a posto. Il provvedimento governativo prevedeva la “Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative” e le “Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali” ma aveva delegato Consob a definire le norme di attuazione. Adesso viene così disciplinato il fenomeno conosciuto anche come “equity crowdfunding“, che indica la possibilità per le imprese (normalmente neo-costituite) di raccogliere capitali di rischio (“funding“) per il tramite della rete internet svolgendo quindi un appello al pubblico risparmio rivolto a un elevato numero di destinatari (“crowd“) che nella prassi effettuano investimenti di modesta entità.

Il regolamento è stato adottato dalla Consob a seguito di una indagine preliminare per la raccolta di dati e informazioni, cui ha fatto seguito un open hearing che si è tenuto presso la sede romana dell’Istituto, il 1° febbraio 2013. La bozza del regolamento è stata quindi sottoposta a una consultazione il 29 marzo 2013, i cui esiti si possono leggere sul sito della Consob.

Il regolamento, composto da 25 articoli, è suddiviso in tre parti che trattano, rispettivamente: le disposizioni generali; il registro e la disciplina dei gestori di portali; la disciplina delle offerte tramite portali. Al testo sono allegate: le istruzioni per la presentazione della domanda di iscrizione nel registro dei gestori; lo schema della relazione sull’attività d’impresa e sulla struttura organizzativa; lo schema per la pubblicazione delle “Informazioni sulla singola offerta”, che comprendono, tra l’altro, un’Avvertenza, le informazioni sui rischi, sull’emittente, sugli strumenti finanziari e sull’offerta.

Ecco una Scheda sintetica sui contenuti del Regolamento e il testo integrale del Regolamento

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