CODICE STARTUP

Costituzione Srl e Srls online, dal 5 novembre i modelli standard: dubbi e limiti per le startup

Gli statuti standard del Ministero dello Sviluppo Economico sono pensati per tutte le società srl e srl semplificate. Ed è proprio questo il problema più grande, perché le norme permettono alle startup innovative di fare cose che una normale srl non può fare. Un’occasione sprecata…

Pubblicato il 03 Nov 2022

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Ricorderete tutti il caos che la sentenza n. 2643 del Consiglio di Stato ha generato nel marzo 2021 nel mondo dell’innovazione. Questa sentenza aveva annullato – sulla base di una serie di motivazioni giuridiche – la possibilità per le startup innovative di costituire la società tramite la procedura telematica sulla piattaforma della Camera di Commercio appositamente istituita dal legislatore nel 2016 con l’obiettivo di sostenere e agevolare la nascita di imprese innovative.

Ne scaturì un dibattito accesissimo tra gli innovatori, che hanno percepito la cosa come un terribile balzo indietro per l’innovazione e una chance persa per il nostro Paese di avvicinarsi ad altri ecosistemi più floridi, ed i notai, che invece hanno vinto la propria battaglia riportando a loro dire in mani sicure il controllo del Registro delle Imprese.

Costituzione Srl e Srl, i modelli standard in vigore dal 5 novembre

Senza voler entrare nel merito delle due tesi contrapposte, in questa sede ci limitiamo solo a riassumere l’epilogo di questo caos, ovvero che il legislatore affidò la costituzione delle società – tutte, sia le ordinarie sia le innovative – al notariato il quale, recependo la Direttiva Europea UE 2019/1151, ha accolto la possibilità di ricevere gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata (SRL) e delle società a responsabilità limitata semplificate (SRLS) aventi sede in Italia e con capitale sociale versato a mezzo di conferimenti in denaro, per atto pubblico informatico mediante una piattaforma telematica predisposta dal Consiglio Nazionale del Notariato e anche utilizzando modelli standard/uniformati adottati con decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Costituzione Srl e Srl, i dubbi sugli statuti standardizzati

Ebbene il Mise, con il Decreto 26 luglio 2022, n. 155 ha definito i modelli standard che entreranno in vigore dal prossimo 5 novembre e che presto saranno disponibili sul sito di ciascuna Camera di Commercio.

Dunque la novità di cui si parla in questi giorni è rappresentata fatto che la costituzione delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata può essere finalmente effettuata con una procedura online, quindi per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti, attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato e mediante modelli standard.

Sebbene sull’atto pubblico informatico, quindi sulla procedura online e sula partecipazione in video conferenza nulla quaestio, anzi è cosa buona e giusta che ci avvicini ai contesti internazionali, sull’atto di costituzione e statuto standardizzato qualche dubbio invece – purtroppo – sorge. Ma vediamo perché.

I modelli standard del Mise non sono pensati per le startup innovative

I modelli adottati dal Ministero sono due:

  • Modello SRL per le società a responsabilità limitata
  • Modello SRL SEMPLIFICATA per le società a responsabilità limitata semplificata.

Naturalmente sono pensati e fatti per tutte le società srl e srl semplificate, non specificatamente per le startup innovative. Ed è proprio questo il problema più grande, e forse l’ulteriore l’occasione mancata.

La disciplina delle startup innovative, così come delle PMI innovative – il famoso Startup Act, di cui peraltro quest’anno ricorre il decennale – è specifica e tutta in deroga al diritto societario ordinario. Il legislatore l’ha voluta e concepita appositamente in deroga per accelerare il più possibile la creazione e lo sviluppo di imprese innovative.

Ed in parole semplici, quindi, quello che normativamente può fare una startup innovativa non può fare una srl ordinaria, che non ha il requisito dell’innovatività e che quindi non è iscritta nel Registro Speciale delle Imprese innovative e non può pertanto godere dei benefici dettati dalla normativa ad hoc.

È quindi diversa la disciplina societaria, la gestione delle perdite, gli strumenti finanziari a disposizione, gli aspetti giuslavoristici finanche la disciplina del fallimento.

Tutto questo stà nelle norme che regolano le startup innovative, tra cui la madre di tutte le successive ovvero il DL 179/2012.

Quello che manca per le startup negli statuti stardandizzati

Ma di tutto questo non c’è traccia negli statuti dei Modelli standard. Non c’è il richiamo alla normativa suddetta, non c’è traccia delle clausole tipiche e necessarie nel settore, che ovviamente sono più complesse di queste standard e che sottendono una approfondita conoscenza della ratio sottostante al loro utilizzo e dei meccanismi di applicazione.

Nulla si dice infatti sulla deroga per la riduzione delle perdite, sulla possibilità di fare crowdfunding, così come sul work for equity, sulle stock option e su particolari classi di azioni che posso essere conferite dai soci. Per non parlare di clausole importantissime per le startup e che riguardano il trasferimento delle quote a terzi, come le clausole di trascinamento (drag-along) e di co-vendita (tag-along). Clausole importate dal diritto anglosassone e che quindi richiedono di essere applicate in modo armonico con il nostro ordinamento giuridico ma di cui la prassi dell’innovazione non può più farne a meno in operazioni di open innovation, di acquisizione, di exit ecc.

Ed infine anche sugli utili, i modelli standard non sono idonei per le startup innovative, per le quali vige il divieto di distribuzione degli utili.

Un passo avanti ma è stato fatto troppo poco per le startup innovative

E qual è dunque l’effetto di tutto questo? Niente entusiasmi quindi? No, un buon passo avanti è stato fatto per le Srl e le Srls, ma ancora troppo poco per le startup innovative che avrebbero necessitato e meritato di uno statuto standard pensato ad hoc per questa particolare tipologia di impresa. Perché, invece, saranno costrette ad apportate modifiche ai Modelli Standard licenziati dal Ministero e che entreranno in vigore il prossimo 5 novembre, neutralizzando così di fatto il vantaggio di avere – in caso di utilizzo di tali modelli in modo uniforme – il compenso per l’attività notarile determinato in misura ridotta, così come indicato nel Decreto n. 155.

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Cristina Crupi
Cristina Crupi

Fondatrice dello Studio Legale Crupi, è un’esperta di Diritto civilistico e societario, specializzata in startup, PMI e Innovazione. È Partner e Legal Expert per PoliHub. Autore di "Il Codice delle Startup" e “Start Up - Guida operativa per la creazione, la gestione e lo sviluppo delle imprese innovative”.

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