L’obbligo dello scontrino elettronico è in vigore dal primo gennaio 2020 per tutti gli esercizi commerciali. Dal primo luglio 2019 la legge ha imposto agli esercenti dei punti vendita con un volume d’affari superiore ai 400mila euro di rendere digitale lo scontrino e di inviare i dati della transazione all’Agenzia delle Entrate direttamente via web. Dal primo luglio 2020 tale obbligo riguarda tutti i negozianti, qualsiasi sia il loro giro d’affari (ad esclusione di alcune attività di cui diremo sotto). Contestualmente doveva scattare la lotteria degli scontrini, che prevede premi per i clienti ma anche per i commercianti, ma è stata rinviata al primo gennaio 2021.
Ma che cos’è lo scontrino elettronico? Come funziona nel dettaglio? Ecco cosa dovranno fare i negozianti e cosa cambia per i consumatori.
Che cos’è lo scontrino elettronico e come funziona dal 2020 per tutti, negozianti e clienti
Con scontrino elettronico si intende la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri per coloro che hanno un’attività di commercio. Il fine con cui il legislatore ha stabilito questa necessità, che va ad affiancarsi all’obbligo di fatturazione elettronica, è contrastare l’evasione fiscale. Immediatamente infatti sarà possibile constatare le vendite, l’IVA incassata eccetera. Si tratta di una misura che ha coinvolto nel 2019 oltre 260mila attività di commercio (caratterizzate come detto da un alto volume di affari) e riguarderà nel 2020 2 milioni circa di negozi. Tra questi vi sono anche i soggetti che optano per i regimi minimi e forfettari, che non sono esclusi dall’obbligo.
Per mettersi in regola gli esercenti devono dotarsi di registratori di cassa telematici (che rispettino regole e specifiche stabilite dall’Agenzia delle Entrate). Tali strumenti tecnologici devono garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati relativi ai pagamenti, avvengano essi in contanti, con carta di debito o di credito, e devono poi trasmettere i dati fiscali raccolti. Dal punto di vista tecnico sono caratterizzati da una memoria provvisoria e da una permanente per salvaguardare i dati da trasmettere e custodire quelli già trasmessi. Vi sono società accreditate all’Agenzia delle Entrate che forniscono tale tipologia di prodotti che risultano a norma con le suddette specifiche.
Parallelamente però, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito la procedura web disponibile per coloro che non sono in possesso del registratore di cassa telematico. I negozianti possono accedere al portale Fatture e Corrispettivi (usando le credenziali Spid – Sistema pubblico di identità digitale, dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi – Cns) per predisporre online il documento commerciale, memorizzare e inviare i dati relativi alle vendite effettuate. In particolare, saranno riportati, oltre all’ammontare di quanto pagato dal cliente: data e ora di emissione, numero progressivo del documento, descrizione dei beni o servizi commercializzati e, naturalmente, la denominazione dell’attività, il numero di partita IVA e l’ubicazione dell’esercizio. Più nello specifico, i servizi offerti sono i seguenti: un servizio Web che consente l’upload del file dei dati complessivi relativi a una giornata, suddivisi per aliquota Iva o di un file compresso che includa i file dei corrispettivi delle singole giornate; un servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con l’indicazione del regime di ventilazione e poi vi è una terza possibilità che prevede un sistema di cooperazione applicativa che mediante il web service consente di inviare i dati attraverso protocollo https o sftp.
Una volta preparato lo scontrino elettronico, a seconda di cosa preferisca il consumatore, il documento stesso può essere stampato e consegnato al cliente oppure glielo si può inviare in modo digitale. Ai clienti finali, tra l’altro, è data la possibilità di recuperare online e visualizzare gli scontrini elettronici a loro emessi. In questo senso lo scontrino elettronico offre due vantaggi significativi ai consumatori: quello di poter usare il documento come garanzia digitale sui prodotti acquistati e la maggior facilità di recupero per la presentazione in dichiarazione dei redditi per le detrazioni fiscali o per eventuali resi e cambi.
Esistono tre diversi metodi per inviare la comunicazione degli scontrini elettronici giornalieri:
- Portale “Fatture e Corrispettivi” di Agenzia delle Entrate
- Utilizzando i registratori di cassa telematici
- Piattaforme collegate direttamente all’Agenzia delle Entrate per l’invio corrispettivi telematici senza registratore di cassa
Scontrino elettronico, cosa cambia per gli esercenti
I commercianti potranno non fare più lo scontrino cartaceo quando un loro cliente acquisterà un prodotto. Il nuovo adempimento esclude infatti l’obbligo di emissione dello scontrino e ricevuta fiscale in base all’articolo 2, comma 5 del Decreto Legislativo 127/2015: la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiranno le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, ad oggi attuata con l’emissione dei suddetti documenti.
Scontrino elettronico, cosa cambia per i clienti
A partire da gennaio 2020 i clienti possono continuare a ricevere dal negoziante un documento cartaceo, che però avrà solo valenza commerciale ossia è valido per le garanzie, i cambi e i resi. Tuttavia il cliente potrà chiedere al commerciante di avere il documento commerciale non fiscale anche per mail o solo in formato digitale. Si tratta di un vantaggio interessante per i consumatori che fino a oggi dovevano conservare lo scontrino cartaceo per far valere la garanzia in caso di prodotto difettoso, da sostituire, aggiustare eccetera.
Il contenuto fiscale del tradizionale scontrino a cui si è abituati verrà memorizzato e trasmesso all’Agenzia delle Entrate. Se però l’acquirente ha comunque bisogno del documento deve chiederne la stampa al momento dell’acquisto e il venditore, naturalmente, è tenuto a fornirglielo.
L’ulteriore novità riguarda il fatto che il cliente non dovrà più mostrare lo scontrino nel caso gli venga richiesto all’uscita del negozio dalle autorità competenti, ma sarà semplicemente tenuto a comunicare loro l’importo speso.
Scontrino elettronico: le tempistiche
Nel testo della legge di conversione del Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019) è stato stabilita una moratoria di sei mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo che è stato applicato dunque ai negozi più grandi in questo periodo, fino a fine 2019. Dal primo gennaio 2020 viene applicata a tutti i punti vendita.
Scontrino elettronico: le sanzioni e tutti gli esonerati
Secondo quanto riportato nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono esonerati dall’obbligo di emettere scontrino elettronico:
- notai
- tabaccai (tutti i negozianti che vendono merci dai Monopoli di Stato)
- tassisti
- giornalai
- venditori di prodotti agricoli
- somministratori di alimenti e bevande in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie, ecc
- autoscuole
- venditori ambulanti
- somministratori di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri e altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere
- venditori ambulanti di cartoline e souvenirs
- attività partite nel 2019 o marginali (ovvero coloro che quest’anno hanno ricavi non superiori all’1% del volume d’affari del 2018).
Non dovranno adeguarsi alla nuova modalità di certificazione dei corrispettivi partita dal primo gennaio 2020 i soggetti che effettuano prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali il biglietto di trasporto assolve alla funzione di certificazione fiscale.
Non dovranno essere memorizzate e trasmesse in modalità elettronica le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel caso di trasporti internazionali, come le navi da crociera.
Saranno esonerati dallo scontrino elettronico gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per le operazioni diverse da quelle di cessioni di benzina e gasolio i cui compensi o ricavi non superino l’1% del volume d’affari dell’anno precedente.
Detto questo, chi non si adegua alla normativa che obbliga all’emissione degli scontrini e delle ricevute telematiche rischia una sanzione pari al 100% dell’imposta relativa. Inoltre, se si tratta di un comportamento ricorrente si può andare incontro anche alla sospensione dell’attività.
Bonus per il registratore di cassa telematico
Il legislatore ha stabilito un bonus del 50% per l’acquisto di registratori di cassa telematici in grado di memorizzare e trasmettere i corrispettivi secondo la normativa. Verranno riconosciuti fino a 250 euro per tale acquisto e fino a 50 euro in caso di adattamento dell’hardware già posseduto.
Il contributo è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020 e gestite solo mediante canali tracciabili: assegno bancario e postale; addebito diretto; carte di debito, di credito e che in generale consentano l’addebito in contro corrente; bonifico bancario o postale e bollettino postale.
Secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate esso è concesso sotto forma di credito di imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale ed è stato pagato il relativo corrispettivo. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Lotteria degli scontrini 2020, che cosa ha stabilito dall’Agenzia delle Entrate
La data di avvio della Lotteria Nazionale degli Scontrini è stata posticipata al 1° gennaio 2021. Sarebbe dovuta partire il primo luglio 2020 la lotteria che assicura vari premi ai cittadini ma anche agli esercenti che pagano attraverso strumenti elettronici. Una misura che rientra nel più articolato provvedimento relativo allo scontrino elettronico, e che mira a incentivare i pagamenti cashless e contenere l’evasione fiscale, sull’esempio di quanto già fatto in altri Paesi quali il Portogallo.
Lotteria degli scontrini: quando parte e come funziona per utenti ed esercenti
Come funzionerà la lotteria degli scontrini
Per prendere parte alla lotteria, il cittadino dovrà richiedere un «codice lotteria» su un portale dedicato, ad oggi non ancora disponibile, e dovrà comunicarlo al commerciante prima dell’emissione dello scontrino elettronico (che non servirà conservare al fine della potenziale vincita). Qualora il pagamento avvenisse in contanti, sarà necessario fornire oltre al codice lotteria anche il codice fiscale. Il commerciante, che deve aver adattato il proprio registratore alla trasmissione telematica, dovrà inviare le informazioni dello scontrino all’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare la circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il 2020 sarà l’anno dei pagamenti digitali. A cominciare dalla lotteria degli scontrini
App per scontrino elettronico, alcuni software sul mercato
Esistono applicazioni di semplice e di immediato utilizzo che consentono di conformarsi ai dettami legislativi sullo scontrino elettronico: sono proposte dai fornitori di tecnologia per poter essere usate da smartphone o tablet, o comunque per interfacciare questi dispositivi con il registratore stesso, rendendo così più veloce e agevole il processo di pagamento.
Si tratta di soluzioni che possono essere sfruttate da qualsiasi tipologia di esercizio commerciale, di qualunque dimensione e che offrono moderne funzionalità. In questo articolo ne vengono elencate alcune, partendo dall’applicazione resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
(Articolo aggiornato al 28/00/2020)