Armonizzare le norme a tutela dei consumatori tra gli Stati membri dell’UE e aggiornare la disciplina per adeguarla ai cambiamenti di un mercato sempre più digitale: è questo lo scopo della Direttiva UE 2019/2116, conosciuta anche come “Direttiva Omnibus”.
Approvata il 27 novembre 2019, la direttiva introduce importanti novità nell’ambito delle norme a tutela dei consumatori volte ad aumentare la trasparenza, contrastare le pratiche sleali e rafforzare le sanzioni.
In Italia la direttiva è stata recepita con il decreto legislativo (d.lgs) n. 26 del 7 marzo 2023, in modifica del d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, anche conosciuto come “Codice del Consumo”.
La direttiva indica una serie di obblighi a cui i “professionisti” che forniscono un bene o un servizio (anche digitale) devono sottostare e amplia la lista delle pratiche commerciali che sono giudicate “sleali” all’interno del mercato unico europeo, per includere:
- dual quality, ossia quelle attività di marketing che promuovano un bene come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre quest’ultimo bene ha una composizione significativamente diversa
- la classificazione di beni o servizi come risultato di una ricerca online senza la chiara comunicazione dei criteri con cui quei servizi vengono classificati e l’eventuale presenza di pubblicità o altri accordi commerciali con il fornitore che hanno influenzato tale classificazione
- l’indicazione di recensioni fornite da altri utenti che non siano corrispondenti con la realtà o che non siano state adeguatamente verificate
- l’invio o la commissione di recensioni false
Direttiva Omnibus, che cos’è e a chi si rivolge
La Direttiva Omnibus fa parte di un pacchetto più ampio di azioni, un “New Deal for consumers”, volte a migliorare la tutela dei consumatori all’interno dell’UE annunciato dall’allora presidente della Commissione Jean-Claude Juncker nel 2017.
L’annuncio e la proposta presentata dalla Commissione nel 2018 segue un percorso di revisione del quadro legislativo esistente attuata dalla Commissione stessa nei due anni precedenti. Una revisione che ha rivelato segnali di incompletezza della normativa esistente davanti un mercato sempre più digitale, evidenziando anche mancata conoscenza (sia tra i professionisti che i consumatori) degli strumenti già presenti per quanto riguarda i diritti e gli obblighi.
Inoltre, il processo di revisione ha segnalato carenze delle discipline nazionali per quanto riguarda: sanzioni veramente effettive e proporzionate per scoraggiare e sanzionare le infrazioni all’interno dell’Unione; rimedi individuali insufficienti per i consumatori danneggiati da violazioni della legislazione nazionale; carenze per quanto riguarda i provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.
Si è giunti quindi alla proposta della Direttiva Omnibus, che va ad aggiornare quattro direttive europee esistenti in materia di protezione dei consumatori:
- la direttiva sulle pratiche commerciali sleali
- la direttiva sui diritti dei consumatori
- la direttiva sulle clausole contrattuali abusive
- la direttiva sull’indicazione dei prezzi
Oltre a rafforzare la tutela dei consumatori attraverso l’ammodernamento del quadro normativo, la Direttiva Omnibus introduce obblighi aggiuntivi agli imprenditori che conducono attività online (soprattutto transazioni B2C) e che offrono servizi digitali in cambio di dati personali anziché di denaro come pagamento (chiamati anche “servizi gratuiti”).
La direttiva, quindi, amplia l’ambito di applicazione del quadro di protezione dei consumatori ai beni, ai contenuti e ai servizi digitali.
Le principali novità introdotte
Una delle principali novità riguarda proprio l’estensione della normativa ai beni e ai servizi erogati online. L’articolo 3, comma 1 della direttiva, infatti, sostituisce la definizione di prodotto contenuta nella precedente normativa, specificando che per prodotto deve essere inteso “qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i servizi digitali e il contenuto digitale, nonché i diritti e gli obblighi”.
Inoltre, l’ambito di applicazione della direttiva viene ampliato ai marketplace online, da intendersi come “un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori”.
Oltre all’estensione degli obblighi anche per i prodotti, i servizi e i commercianti digitali, la direttiva interviene sui seguenti ambiti del commercio di prodotti e servizi all’interno dell’UE:
- gli annunci di sconti e riduzioni di prezzo
- posizionamento del prodotto all’interno del marketplace
- sistemi di verifica delle recensioni online
- sanzioni
Più trasparenza sugli annunci di sconto e riduzioni di prezzo
La direttiva stabilisce che in caso di annuncio di riduzione del prezzo di un bene il fornitore deve indicare il prezzo precedente applicato prima della promozione. Per prezzo precedente si fa riferimento a “il prezzo più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione del prezzo”.
Viene lasciata libertà agli Stati membri di stabilire norme diverse nel caso di: beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente; beni che sono sul mercato da meno di trenta giorni e beni che hanno subito più di una riduzione di prezzo in un determinato arco di tempo. In quest’ultimo caso, gli Stati membri possono stabilire che il prezzo precedente sia il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione del prezzo.
Posizionamento del prodotto all’interno del marketplace e trasparenza sulle pubblicità
La direttiva affronta anche i temi relativi al posizionamento di un determinato bene o servizio sui marketplace digitali. In particolar modo, si rivolge a quelle piattaforme che permettono ai consumatori di “effettuare ricerche di beni e servizi, quali viaggi, alloggi e attività ricreative, offerti da altri professionisti o da consumatori”.
Su quest’ultimi cade l’onere di informare gli utenti dei parametri predefiniti che determinano la classificazione delle offerte presentate al consumatore come risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri. Per “parametri” la disciplina si riferisce a qualsiasi criterio generale, processo, segnale specifico integrato negli algoritmi o qualsiasi altro meccanismo di aggiustamento o di retrocessione utilizzato in connessione con la classificazione.
Il professionista deve, inoltre, informare chiaramente il consumatore della presenza eventuale di pubblicità a pagamento nei prodotti classificati.
Sistemi di verifica delle recensioni online
Altra novità introdotta riguarda le recensioni online, su cui sempre più consumatori fanno affidamento nella scelta di fornitori, prodotti o servizi.
Visto il peso sempre maggiore che le recensioni di altri consumatori (o presunti tali) possono avere nell’influenzare le scelte di acquisto dei consumatori, la direttiva pone l’accento su questo tema nell’ambito dell’estensione delle pratiche commerciali giudicate sleali.
Su questo fronte, la direttiva specifica che i professionisti che forniscono la possibilità di accedere alle recensioni dei consumatori sui prodotti debbano informare i consumatori della presenza di processi e procedure idonei alla verifica della veridicità di tali recensioni e dei meccanismi che tali processi o sistemi impiegano.
Inoltre, viene introdotto il divieto di pubblicare recensioni false (o di commissionare terze parti per farlo) o di manipolare le recensioni del prodotto, ad esempio inserendo solamente quelle positive o quelle negative.
Quali sanzioni prevede la Direttiva Omnibus
La direttiva interviene anche sulle sanzioni a carico dei professionisti che attuano una o più pratiche commerciali sleali o che adottano clausole vessatorie, ovvero quelle che “determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
La revisione attuata dalla Commissione prima della proposta di revisione, infatti, aveva evidenziato una situazione troppo frammentaria – con forti differenze tra gli Stati membri – e insufficiente a prevenire e punire tali pratiche.
La direttiva lascia comunque agli Stati membri il compito di determinare le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva.
Queste sanzioni – che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive – devono tener conto di:
- natura, gravità, entità e durata della violazione
- eventuali azioni intraprese dal venditore o fornitore per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio
- eventuali violazioni commesse in precedenza dal venditore o fornitore
- i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal venditore o fornitore in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili
- sanzioni inflitte al venditore o fornitore per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui le informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio
- eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.
La direttiva fornisce, tuttavia, indicazioni per quanto riguarda l’importo massimo che può essere applicato, che è stato rivisto rispetto al precedente quadro normativo così come segue:
- l’importo massimo della sanzione che può essere inflitta a chi adotta pratiche commerciali sleali raddoppia, passando da 5 a 10 milioni
- per le violazioni transfrontaliere, ovvero che coinvolgono almeno due Paesi UE, l’importo massimo della sanzione è fissato al 4% del fatturato o, in caso di fatturato ignoto, a 2 milioni di euro
- le stesse sanzioni sono applicabili anche a chi utilizza clausole vessatorie all’interno dei contratti, per le quali è prevista anche l’annullabilità
La Direttiva Omnibus nel quadro normativo italiano
Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, la direttiva è ufficialmente entrata in vigore il 7 gennaio 2020.
Gli Stati membri avevano tempo fino al 28 novembre 2021 per recepire la direttiva, mentre le nuove norme a tutela dei consumatori sarebbero dovute entrare in vigore dal 28 maggio 2022.
In Italia, come già menzionato, il processo è stato molto più lungo: la direttiva è infatti stata recepita all’interno della normativa nazionale con il decreto legislativo del 7 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2023. Le modifiche e le nuove regole introdotte dalla direttiva sono entrate in vigore ad aprile 2023, mentre quelle relative agli annunci di riduzione dei prezzi sono entrate in vigore ad inizio del luglio scorso.
Questo ritardo è costato all’Italia l’apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione per mancato rispetto dei trattati europei.