I monopattini dovranno essere assicurati. Ma con quale tipo di assicurazione? Nella parte del Nuovo Codice della Strada incentrata sui monopattini elettrici si fa riferimento a una legge che indica la necessità di un’assicurazione per la responsabilità civile, ma quella legge riguarda i veicoli. Il monopattino non può essere considerato un veicolo, perché non ha un numero di telaio e quindi nemmeno una targa (anche se il Nuovo Codice dispone che la abbia, o meglio, che abbia un “contrassegno”, che è cosa diversa). Quindi come fa un utente a stipulare un’assicurazione su un veicolo se non sta guidando un veicolo? È un dubbio sollevato, tra gli altri, da Andrea Giaretta, vicepresidente di Assosharing, la prima associazione italiana per la sharing mobility, e Direttore Sud-Est Europa di Dott, che dice a EconomyUp: “È stata una legge votata di fretta, che non ha colto nessuno degli spunti proposti negli anni dagli operatori del settore. Ora servirà un emendamento per correggere l’errore”.
Ma di quale errore si tratta? Vediamolo insieme. Partendo da una disamina dalle nuove regole.
QUI IL TESTO DEL DDL SUL NUOVO CODICE DELLA STRADA
In cosa consiste l’assicurazione per monopattini elettrici
Il Nuovo Codice della Strada, approvato in via definitiva il 20 novembre 2024, prevede, tra le altre cose, che tutti i monopattini elettrici siano coperti da una polizza di Responsabilità Civile (RC) verso terzi. La nuova norma vuole proteggere sia i guidatori sia i pedoni e gli altri utenti della strada, riducendo i rischi di incidenti non coperti da assicurazione.
Al punto 75-vicies quinquies, il testo recita:
“I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile. Si applicano le disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209″.
Assicurazione sul veicolo o sulla persona?
Il problema è che l’articolo 2054 del Codice Civile a cui si fa riferimento riguarda l’assicurazione RC auto legata al veicolo, e dunque al numero di immatricolazione del veicolo, ma, come ribadito da una sentenza della Corte Europea, non è applicabile a velocipedi, monopattini e biciclette elettriche. Per questi veicoli sarebbe invece necessario prevedere una polizza di Responsabilità Civile (RC) personale, intestata all’utilizzatore e non al mezzo.
“Forse il Ministero si è confuso. Sempre di Responsabilità Civile si tratta, ma l’articolo 2054 si riferisce alla Responsabilità Civile Auto, non alla Responsabilità Civile Utente” dice Giaretta.
L’articolo che a suo parere doveva essere indicato nel testo di legge sarebbe invece il 2043 del Codice Civile, che riguarda l’assicurazione della persona.
Se fosse comprovato l’errore, ci sarà bisogno di un emendamento alla legge, ipotizza il vicepresidente di Assosharing.
“Le coperture assicurative offerte oggi sul mercato – spiega a EconomyUp Andrea Manzella, Head of Insurance Products di Yolo Group, società insurtech – sono incentrate sulla persona. Domani, per effetto della nuova legge, l’obbligo di copertura sarà collegato al contrassegno identificativo del mezzo, come avviene per le automobili con la targa. Questo vuol dire che le Compagnie dovranno adeguare la formulazione dei prodotti assicurativi, compresa la tariffa sottostante”.
L’ipotesi sui prezzi
A proposito di tariffe, la situazione è ancora poco chiara. Lo fanno intuire anche gli esperti di Facile.it, che in questi giorni hanno realizzato uno studio prevedendo per i conducenti di monopattino due possibilità: le polizze RC Capofamiglia, che tutelano il contraente e la sua famiglia da moltissime evenienze, tra cui in alcuni casi i danni arrecati a terzi durante la guida del monopattino; o l’assicurazione monopattino, cioè “polizze RC per la mobilità, specifiche per i monopattini“. La società ha anche indicato i prezzi di queste assicurazioni, che dovrebbero partire da poco meno di 75 euro all’anno nella prima ipotesi e da 40 o 80 euro per la seconda.
Tuttavia, dopo aver snocciolato queste cifre, gli esperti commentano: “Sarà fondamentale capire quali caratteristiche dovranno avere i prodotti assicurativi per monopattini alla luce della nuova norma. Il dubbio principale è se l’obbligo di RC sarà sulla persona o sulla targa; ad oggi, i prodotti in commercio tutelano la persona. Se, invece, come sembra, l’obbligo sarà sul veicolo (come per l’RC auto), allora i prodotti dovranno essere adeguati, con possibili variazioni anche dei prezzi”.
Targa o contrassegno?
Va però capito – e si torna al punto di prima – come un monopattino possa risultare “veicolo” se non possiede un numero di telaio e una targa. Per il momento il Nuovo Codice della Strada parla non di targa ma di “contrassegno”, come quello assegnato alle auto che portano disabili, per capirci.
Questo il testo:
“È altresì vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi del contrassegno di cui al comma 75-vicies quater, con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto ovvero privi della copertura assicurativa di cui al comma 75vicies quinquies”.
Chi dovrà erogare il contrassegno? Secondo quali modalità? Tutto questo dovrà essere spiegato bene nel decreto attuativo.
La legge entrerà in vigore dopo la firma del Presidente della Repubblica e dopo che sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale e saranno decorsi i 15 giorni in mancanza di legge. Il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha voluto la normativa, conta che entri in vigore intorno a Natale 2024. Quindi per il decreto attuativo è possibile che si debba aspettare il 2025.
“Ci sono ancora aspetti da chiarire che, in diversi casi, richiederanno appositi decreti attuativi” conferma Andrea Manzella di Yolo. “Questo fa pensare che per la piena applicazione delle nuove norme bisognerà aspettare il prossimo anno”.
Monopattini elettrici in sharing: l’assicurazione c’è già
Intanto una cosa è certa: i monopattini elettrici in sharing sono già assicurati. Tutti i bandi dello sharing e la normativa vigente dal 2019 già richiedono una polizza di Responsabilità Civile (RC) personale, intestata all’utilizzatore e non al mezzo. Gli operatori devono garantire una copertura RC personale per gli utenti, con massimali fino a oltre 6 milioni di euro per danni a terzi. In confronto, i massimali delle tradizionali polizze RC auto arrivano mediamente a 2 milioni di euro.