Risponde l’Avvocato Francesca Maria Valle, Socio WI LEGAL
Come noto il DL rilancio (decreto legge 34/20, art. 38 comma 7) premia le persone fisiche che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di start up e PMI innovative.
La questione è la seguente: accettare di ricevere azioni /quote in luogo del pagamento in denaro del premio aziendale o altra somma maturata va considerato conferimento in denaro e quindi come investimento in azienda oppure no?
A mio avviso può considerarsi conferimento in denaro anche la sottoscrizione di un aumento di capitale mediante compensazione dei crediti vantati dai soggetti che eseguono le prestazioni lavorative o di servizi previste dall’art. 27 del D.L. 179/2012.
La rinuncia ai crediti, di fatto, evita la fuoriuscita di capitali dalla società.
In altri termini l’operazione di compensazione non pregiudica l’effettività del conferimento in denaro in quanto, a fronte dell’estinzione del credito, la società acquisisce il valore economico della liberazione del proprio debito.
Resta in ogni caso la questione della natura del credito se invocato da dipendente, collaboratore o amministratore e delle caratteristiche del credito specifico (certezza, liquidità, esigibilità). Per il caso specifico del work for equity è il IV comma dell’art. 27 L 221/12 che consente la compensazione di crediti per prestazioni professionali con l’attribuzione di azioni, quote o altri strumenti finanziari partecipativi. La ratio della norma sarebbe compatibile con una lettura a vantaggio dell’incentivo fiscale.
Ove di necessità, in relazione alla specifica questione che dovesse presentarsi sarà possibile approfondire tutti gli aspetti più strettamente fiscali o contributivi.
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