Quali sono i requisiti necessari per costituire una startup innovativa? Partiamo dalla definizione di startup innovativa: si tratta di società di capitale o cooperative che hanno quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Esse, se in possesso di una serie di requisiti, possono godere di una disciplina specifica e dedicata alle imprese innovative. Disciplina che nasce all’interno della strategia per la crescita “Europa 2020”, adottata dall’Unione Europea nel 2010 per fronteggiare la crisi economica e vincere le sfide globali lanciate dall’avanzata dell’innovazione tecnologica. La programmazione comunitaria 2020 si orienta in maniera massiccia verso la ricerca e lo sviluppo dell’innovazione, destinando un ingente mole di finanziamenti (comunitari e nazionali) in tutti i settori produttivi.
Startup innovative, il quadro normativo
Dunque, all’interno di questo quadro europeo, si inserisce il D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012 (c.d. D.L. Startup o Crescita), che rappresenta la prima normativa specifica per le startup. L’Italia, a differenza di tanti altri Paesi, europei e non, ha recepito con maggior lentezza l’esigenza di una disciplina giuridica ad hoc per le nuove realtà imprenditoriali. Il percorso è stato avviato con l’introduzione degli artt. 25 a 31 del decreto legge su richiamato, con lo scopo di sostenere la crescita, lo sviluppo tecnologico, l’occupazione e una maggiore mobilità sociale.
La nozione di startup innovativa è stata poi subito ampliata, al fine di consentire ad un maggior numero di società di poter accedere ai benefici previsti, dal D.L. 76/2013 (c.d. Decreto del Fare) , convertito in Legge 99/2013. Nello specifico, tale decreto ha modificato la disciplina delle SRL semplificate, ha abrogato la SRL a capitale ridotto ed ha ammesso per tutte le SRL la possibilità di costituirsi con capitale inferiore a € 10.000. Con ciò ne è derivata una disciplina delle SRL profondamente diversa da quella ante 2012. Quello messo a punto negli anni 2012 e 2013 ha rappresentato l’introduzione di un primo quadro normativo relativo alle startup.
L’anno 2015 segna un altro importantissimo intervento legislativo in favore delle startup, il D.L. 3/2015, convertito in Legge 33/2015, (c.d “Investment Compact”), che ha il merito di introdurre e disciplinare la nuova categoria delle PMI innovative, ovvero le piccole e medie imprese che operano nel campo della innovazione tecnologica, ed al tempo stesso prevede ulteriori agevolazioni fiscali per le startup.
Ed ancora, il successivo Decreto 17 febbraio 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico ha provato a fare un salto in avanti introducendo la possibilità di costituire la startup innovativa con la redazione di un modello standard in forma elettronica e senza, quindi, la necessità di ricorrere al notaio. Un provvedimento, questo, pensato per agevolare e semplificare ancor di più la costituzione di nuove realtà di impresa. Purtroppo oggi questo Decreto è stato “congelato” dal Consiglio di Stato che, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto dal Notariato, lo ha ritenuto illegittimo perchè non idoneo a garantire l’adeguatezza dei controlli cui deve essere sottoposta una società in fase di costituzione e che – in Italia – sono affidati ai notai. Pertanto, allo stato attuale e sino a nuovi sviluppi, l’unica procedura valida di costituzione per le startup innovative resta quella mediante atto pubblico innanzi al notaio.
Inoltre, a segnare ancora l’evoluzione della normativa sono state le disposizioni contenute nelle cosiddette Leggi di Stabilità a partire dal 2017 in avanti. Tali disposizioni hanno costantemente rafforzato ed aumentato le agevolazioni per gli investimenti nelle startup e nelle piccole e medie imprese innovative. In particolare – oggi – per le persone fisiche che effettuano investimenti in capitale di rischio è disponibile una detrazione dell’imposta lorda Irpef pari al 30% dell’ammontare investito, fino ad un tetto massimo di 1 milione di euro. Per le persone giuridiche, invece, è disponibile una riduzione dell’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare dell’investito, fino ad un massimo di 1,8 milioni di euro.
Questo, dunque, il panorama normativo ad oggi esistente in Italia. sulle startup innovative Un quadro destinato ad essere in continua evoluzione per seguire il cambiamento dei tempi e la necessità di una crescita economica intelligente, sostenibile ed inclusiva.
I requisiti per essere una startup innovativa
Ma vediamo ora nel dettaglio i requisiti che la normativa sopracitata prevede per poter definire una srl come startup innovativa, per poter chiedere, quindi, l’iscrizione nel Registro Speciale delle Imprese Innovative e per poter godere di questa disciplina di favore. Essi possono essere suddivisi in due categorie: i requisiti societari – che debbono essere posseduti tutti congiuntamente – ed i requisiti relativi all’attività innovativa – che devono essere posseduti alternativamente tra loro, cioè solo uno dei 3 a scelta della società.
Requisiti societari (o requisiti oggettivi)
I requisiti societari che devono essere posseduti congiuntamente (cioè ci devono essere tutti al momento della costituzione) sono:
- Deve essere un’impresa nuova o costituita da non più di 60 mesi (5 anni).
- Deve avere la sede principale in Italia, oppure in uno degli stati membri della UE o stati aderenti all’accordo Spazio Economico Europeo, purchè però abbiano – in tal caso – una sede produttiva o una filiale in Italia.
- Deve avere come oggetto sociale, “esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”. Con detta locuzione – che lascia spazio a diverse interpretazioni non essendoci parametri scientifici che possano aiutare a definire cosa sia “innovativo ad alto valore tecnologico” – si tende a ricomprende in questa definizione ogni attività economica che possa generare nuovi prodotti e nuovi servizi nonché nuove metodologie di produzione, distribuzione e utilizzo degli stesso oppure ogni attività economiche che utilizzi le più avanzate tecnologia nel proprio settore.
- Non deve distribuire utili, in quanto lo scopo è quello di rafforzare la struttura patrimoniale societaria e favorire il reinvestimento degli utili in ricerca e sviluppo.
- Non deve derivare da una fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda. Essa, infatti, deve essere costituita per perseguire un oggetto innovativo e non deve, quindi, essere la prosecuzione di una impresa già esistente.
- Il fatturato annuo non deve superare i 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di attività.
- Le quote e le azioni del capitale sociale non devono essere quotate su un mercato regolamentato. Non può quindi essere quotata in borsa.
Requisiti dell’attività innovativa ( o requisiti soggettivi)
Fermo quanto sopra le startup innovative devono, inoltre, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- Sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione.
- Impiegare personale altamente qualificato. Ciò significa che deve impiegare – come dipendenti o collaboratori – almeno 1/3 della forza lavoro complessiva della società con personale con dottorato di ricerca, dottorando o ricercatori presso istituti di ricerca pubblici o privati; oppure almeno 2/3 con personale in possesso di laurea magistrale. Ai fini della qualifica di startup, tra i dipendenti e collaboratori, sono inclusi soci amministratori, a condizione che siano anche impiegati nella società come soci lavoratori; sono altresì inclusi gli stagisti solo se retribuiti e, di contro, non possono essere inclusi i consulenti esterni e i titolari di partita iva.
- Essere titolare, licenziataria o depositaria di almeno un brevetto o essere titolare di un software registrato. A questo proposito il Ministero dello Sviluppo Economico – con parere n. 218430 del 29 ottobre 2015 – ha chiarito che una società titolare di una licenza d’uso su una invenzione industriale, anche soltanto depositata e, quindi, non ancora brevettata, possa iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese come startup. Ancora – con parere n. 111865 del 21 aprile 2016 – il Ministero ha precisato che devono ritenersi validi, ai fini dell’iscrizione nel registro speciale, non solo le invenzioni industriali ma anche le privative industriali relative a modelli di utilità industriale.
Figure speciali di startup innovative
Infine, va ricordato che il legislatore italiano ha introdotto alcune figure speciali di startup innovative e cioè la startup innovativa a vocazione sociale, la startup turistica e la startup culturale. Queste tre, per la costituzione, devono avere gli stessi requisiti sin qui analizzati, con l’unica differenza che dovranno necessariamente avere l’oggetto sociale specifico per queste tre categorie.
La startup a vocazione sociale, infatti, avrà ad oggetto lo svolgimento di attività nei settori considerati di particolare interesse sociale, ovvero l’assistenza sociale e sanitaria, l’istruzione, la formazione e la tutela dell’ambiente. La startup turistica avrà la promozione turistica nazionale attraverso nuove tecnologie rivolte anche alle imprese turistiche e lo svolgimento di attività nei settori della valorizzazione del patrimonio culturale. Ed infine la startup culturale avrà ad oggetto sociale la promozione dell’offerta culturale italiana.
Mantenimento o perdita dei requisiti per essere startup innovativa
Per mantenere la qualifica di startup innovativa è necessario mantenere nell’arco dei 5 anni i requisiti sopra elencati e si dovrà dare evidenza di ciò alla Camera di Commercio attraverso la compilazione e l’invio – ogni anno – della Comunicazione di Mantenimento dello Status di Startup Innovativa, ovvero un documento di autodichiarazione del possesso e mantenimento dei requisiti. Attenzione perché ll mancato invio di tale documento comporta la perdita dello status! La perdita, invece, durante i cinque anni di startup di uno solo dei requisiti sopra analizzati comporta in automatico la perdita dello status e di conseguenza darà luogo alla cancellazione dell’impresa dal Registro Speciale delle Imprese Innovative, ma la società continuerà ad essere iscritta nel Registro delle Imprese ordinario e potrà valutare, eventualmente ne avesse i requisiti, la trasformazione in PMI innovativa!