Risponde l’avvocato Francesca Maria Valle, socio di WI Legal
La startup è una società a tutti gli effetti, che si può costituire secondo uno dei modelli societari aventi scopo di lucro disciplinati dal Codice Civile. A ciò si aggiunga che ai sensi dell’art. 25 D.L. 179/12 i vincoli previsti dall’Ordinamento impongono
la costituzione come società di capitali e alcuni requisiti oggettivi, in termini di residenza, oggetto sociale, durata e fatturato. La veste normativa è dunque quella di una società per la cui costituzione occorre che il legale rappresentante disponga di
capacità di agire, raggiungibile con la maggiore età.
Dunque un minore non avrà titolo giuridico per dar vita a una startup, ma potrà certamente contribuire attivamente con lo studio e le idee ad un’impresa che veda come titolare un soggetto maggiorenne.
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