Arrivano 500 milioni di euro per il 2020 per un Fondo di Trasferimento Tecnologico, in capo al Ministero dello Sviluppo economico e gestito da Enea, destinato a sostenere l’innovazione: è una misura prevista dal testo del decreto Rilancio, presentato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 13 maggio scorso e pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella notte tra il 19 e il 20 maggio 2020.
Il trasferimento tecnologico comprende tutte le attività alla base del passaggio di una serie di fattori dall’ambito della ricerca scientifica a quello del mercato. Questi fattori sono conoscenza, tecnologia, competenze, metodi di fabbricazione, campioni di produzione e servizi. In altre parole si tratta di un processo frutto della collaborazione tra il mondo accademico e quello industriale, che ha come obiettivo principale rendere accessibile la tecnologia alle persone.
CHE COS’È IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Il Fondo di Trasferimento Tecnologico voluto dal governo Conte bis intende promuovere iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese in Italia, con particolare riferimento alle startup innovative. In questo modo si punta ad agevolare la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off. Il Ministero dello sviluppo economico potrà intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito. Per l’attuazione di questi interventi il Mise ha deciso di avvalersi di Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile, che agirà attraverso una Fondazione che dovrà essere costituita, la “Fondazione Enea Tech”.
DECRETO RILANCIO, ARTICOLO 42: FONDO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Art. 42
Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell’innovazione
Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e istituito un fondo, denominato “Fondo per il trasferimento tecnologico”, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalità di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
- Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo comma, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l’offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico scientifica e formazione, nonche attivita di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.
- Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1,è autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalita e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma.
- Per l’attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale di ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile, nell’ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine, e autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020.
- Per le medesime finalità di cui al presente articolo, ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata “Fondazione Enea Tech”, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto della Fondazione Enea Tech e approvato, su proposta di Enea, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell’istituzione e dell’operatività della Fondazione e autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2020.
- Il patrimonio della Fondazione e costituito dalle risorse assegnate ai sensi del comma 5 e puo essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attivita, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all’integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonche attraverso l’utilizzo di risorse dell’Unione europea.
- Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralita fiscale.
- Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l’ articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
- Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo pari a 517 milioni di euro peril 2020, si provvede ai sensi dell’articolo
DECRETO RILANCIO: illustrazione del Fondo per il trasferimento tecnologico
Come misura urgente finalizzata al sostegno ed alla ripartenza duratura del sistema produttivo, la norma intende istituire presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per il Trasferimento Tecnologico per lo sviluppo e la crescita del Paese che, attraverso il soggetto attuatore, possa agire con urgenza ed efficacia per la finalita descritte attraverso le diverse forme consentite dall’ordinamento (convenzioni o assegnazioni dirette, accordi tra amministrazioni). In linea con le indicazioni europee, fatte proprie con la Nuova politica industriale per l’Europa, la presente disposizione rafforza inoltre le competenze dell’ENEA – Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’ energia e lo sviluppo economico sostenibile dando piena attuazione alle indicazioni statutarie e sostiene la piena integrazione dell’Agenzia nel tessuto produttivo, attraverso l’istituzione della fondazione Enea Tech. La misura, oltre ad accelerare una politica industriale fondata sull’innovazione, contribuisce al miglioramento della produttivita e della resilienza del sistema delle PMI e alla creazione di nuove significative opp01iunita di lavoro Dalle banche dati piu consolidate emerge infatti che il contributo portato da nuove imprese (fino a 5 anni di vita) genera in modo anticiclico la quasi totalita dei nuovi posti di lavoro.
Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un fondo, denominato “Fonda peril trasferimento tecnologico , con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalita di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo <lei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative.
La finalita del Fondo, come precisato al comma 2, e quella di favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento di attivita di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l’offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attivita di rafforzamento delle strutture e diffusione <lei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonche attivita di supporto alla crescita delle staii-up e PMI ad alto potenziale innovativo. Il comma 3, autorizza il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilita del fondo di cui al comma 1, ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento <lei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Si attribuisce al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finai1ze, l’individuazione <lei possibili interventi, i criteri, le modalita e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito di cui al presente comma.
Il comma 4 prevede che per l’ attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale dell’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile – ENEA nell’ambito delle funzioni ad essa gia attribuite in materia di Trasferimento
Tecnologico.
Lo statuto di Enea infatti, nel definire all’art. 2 le finalita istituzionali dell’Agenzia, stabilisce che “e un
ente finalizzato alla ricerca, all ‘innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati verso le imprese, la pubblica amministrazione e i cittadini [ …} “. Elenca, a seguire, una serie di attivita per il raggiungimento delle finalita istituzionali dell’ente tra le quali:
- la conduzione di grandi programmi di ricerca, sviluppo e dimostrazione, a prevalente contenuto ingegneristico e tecnologico (art. 2, lett. b);
- lo svolgimento di attivita di studio, ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie avanzate e dei materiali speciali e innovativi (art. 2, lett. e);
- la promozione di programmi di collaborazione con enti e istituzioni nazionali e internazionali che operano nel campo scientifico-tecnologico (art. 2, lett. f).
Inoltre, lo statuto contiene una clausola di chiusura che consente ad Enea lo svolgimento di qualsiasi ulteriore attività necessaria al perseguimento delle sue finalità istituzionali, nonché di qualsiasi altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal Ministro vigilante (art. 3, co. 3).
La gestione del fondo sara disciplinata da apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico al fine di riconoscere al soggetto gestore una commissione per la gestione nel limite-di 5 milioni di euro. Per le medesime finalita, al comma 5 si autorizza l’ Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile – ENEA alla costituzione della Fondazione di diritto privato denominata “Fondazione Enea Tech”, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico ed il cui statuto verra approvato con decreto del medesimo Ministero. Per l’istituzione e l’operativita della Fondazione si autorizza la spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2020.
Il comma 6 disciplina il patrimonio della Fondazione, specificando che esso e costituito dalle risorse
assegnate ai sensi del comma 5 (12 milioni di euro) e puo essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Vengono inoltre declinate le attivita della Fondazione, quali la promozione di investimenti finalizzati all’integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonche attraverso l’utilizzo di risorse dell’Unione Europea.
Il comma 7 esenta da imposizione fiscale tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, escludo l’applicazione da ogni tributo e diritto. Il comma 8, infine, chiarisce che ai fini del presente articolo non trovano applicazione gli oneri di motivazione analitica di cui all’articolo 5 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, previsti nei casi di costituzioni di societa o acquisizioni di partecipazioni. Tale disposizione, cosi come previsto dal comma 1 dello stesso articolo 5, non trova in ogni caso applicazione nei casi di in cui la costituzione di una societa o l’acquisto di una paiiecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformita a espresse previsioni legislative come nel caso degli interventi in capitale di rischio/debito operati ai sensi del presente aiiicolo.