Crowdfunding, arriva il nuovo regolamento europeo. L’UE dispone norme uguali per tutti i Paesi UE per quanto riguarda la raccolta fondi online fino a 5 milioni di euro, sollecita i fornitori di servizi a una maggiore professionalità, chiarezza e trasparenza per proteggere gli investitori da possibili perdite, e chiede a ciascuna nazione di avviare le procedure per l’autorizzazione e la supervisione dei fornitori di crowdfunding. Il tutto improntato a gestire e regolarizzare il ginepraio del crowdfunding in Europa, dove ogni Paese ha adottato le proprie normative (il fenomeno è recente, l’adozione un po’ “disordinata” era forse, finora, inevitabile) e dove magari non sempre sono stati tutelati a sufficienza gli investitori. L’obiettivo finale sembra essere quello di abbattere idealmente le barriere tra Stato e Stato, e consentire a tutti i cittadini di effettuare i propri investimenti come se l’Unione europea fosse un unico Paese.
Le nuove regole sono contenute nel Regolamento approvato in via definitiva lunedì 5 ottobre 2020 dal Parlamento europeo per promuovere le piattaforme di raccolta fondi online e tutelare chi decide di aderire a questa innovativa modalità di investimento. Ma c’è ancora tempo per vederle concretizzate: le norme cominceranno ad essere applicate un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.
Il crowdfunding, lo ricordiamo, mira a facilitare il finanziamento di un progetto raccogliendo capitali da un gran numero di persone, ciascuna delle quali contribuisce con importi di investimento relativamente modesti tramite una piattaforma su internet accessibile al pubblico. I servizi di crowdfunding sono pertanto aperti a un gruppo illimitato di investitori che ricevono proposte di investimento contemporaneamente e comportano la raccolta di fondi principalmente da persone fisiche.
Le nuove regole mirano ad aiutare i servizi di crowdfunding a funzionare senza problemi nel mercato interno e a promuovere il finanziamento transfrontaliero delle imprese nell’UE. L’insieme di criteri si applicherà a tutti i fornitori europei di servizi di crowdfunding (ECSP) fino a offerte di 5 milioni di euro (invece del milione di euro proposto dalla Commissione), calcolati su un periodo di 12 mesi per ogni proprietario del progetto in finanziamento.
Vediamo punto per punto alcune delle nuove regole.
QUI IL PDF CON IL REGOLAMENTO UE SUL CROWDFUNDING
Crowdfunding, regolamento europeo: regole uguali per tutti i Paesi UE
Le differenze tra le normative nazionali esistenti – si legge al punto 6 del Regolamento – sono tali da ostacolare la prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding e incidono pertanto direttamente sul funzionamento del mercato interno di tali servizi. In particolare, il fatto che il quadro giuridico sia frammentato lungo i confini nazionali crea notevoli costi legali per gli investitori al dettaglio che spesso si trovano di fronte a difficoltà nel determinare quali norme si applichino ai servizi di crowdfunding transfrontalieri. Tali investitori sono pertanto di norma disincentivati dall’investire a livello transfrontaliero attraverso le piattaforme di crowdfunding. Per le stesse ragioni i fornitori di servizi di crowdfunding che gestiscono tali piattaforme sono scoraggiati dall’offrire i propri servizi in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabiliti. Di conseguenza, i servizi di crowdfunding sono rimasti finora ampiamente nazionali, a scapito di un mercato del crowdfunding a livello di Unione, il che ha privato le imprese dell’accesso ai servizi di crowdfunding, soprattutto nei casi in cui tali imprese operano in mercati nazionali più piccoli.
Al fine di promuovere i servizi transfrontalieri di crowdfunding e di agevolare l’esercizio della libertà di offrire e ricevere tali servizi nel mercato interno – prosegue il documento del Parlamento UE – è necessario affrontare gli ostacoli che si frappongono al corretto funzionamento del mercato interno di servizi di crowdfunding e garantire un livello elevato di tutela degli investitori stabilendo un quadro normativo a livello di Unione.
Focus sugli investimenti fino a 5 milioni di euro
Tenuto conto dei rischi associati agli investimenti legati al crowdfunding, nell’interesse dell’effettiva tutela degli investitori e della predisposizione di un meccanismo di disciplina di mercato, è opportuno imporre una soglia pari a un corrispettivo totale per le offerte di crowdfunding presentate da un determinato titolare di progetti. Di conseguenza, tale soglia dovrebbe essere fissata a 5 000 000 EUR, che rappresenta la soglia utilizzata dalla maggior parte degli Stati membri per esentare le offerte al pubblico di titoli dall’obbligo di pubblicazione del prospetto, conformemente al regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio1
La deroga
Per una serie di motivi, il Regolamento appena emanato – sostiene il Parlamento europeo – dovrebbe prevedere una deroga temporanea non rinnovabile al fine di “consentire agli Stati membri in questione di compiere tale rilevante sforzo. Tale deroga temporanea dovrebbe essere applicata per il minor tempo possibile onde arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato interno”.
Tutela degli investitori: chiarezza e trasparenza
Per mantenere un livello elevato di tutela degli investitori, ridurre i rischi connessi al crowdfunding e assicurare un trattamento equo di tutti i clienti, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero mettere in atto una politica concepita per assicurare che i progetti sulle loro piattaforme siano selezionati in modo professionale, imparziale e trasparente.
Gli indicatori di rischio dei progetti
Al fine di migliorare il servizio reso ai clienti – si legge al punto 19 – i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero poter proporre a investitori individuali progetti di crowdfunding basati su uno o più parametri specifici o su indicatori di rischio, come il tipo o settore di attività commerciale o una valutazione del credito, che siano stati comunicati in anticipo al fornitore di servizi di crowdfunding dall’investitore.
I fornitori di servizi restino imparziali
Per assicurare che ai potenziali investitori siano offerte opportunità di investimento su base neutrale, i fornitori di servizi di crowdfunding non dovrebbero pagare o accettare remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di canalizzare gli ordini degli investitori verso una particolare offerta presente sulla loro piattaforma o su una piattaforma di terzi.
Trattare i reclami dei clienti
Per una corretta gestione del rischio e per evitare eventuali conflitti d’interesse è essenziale assicurare un efficace sistema di governance. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero pertanto disporre di dispositivi di governance che assicurino un’efficace e prudente gestione. Le persone fisiche responsabili della loro gestione dovrebbero essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero inoltre istituire procedure volte a ricevere e trattare i reclami dei clienti.
Il foglio informativo sugli investimenti (KIIS)
La nuova legge prevede che un foglio informativo sugli investimenti (KIIS), redatto dal proprietario del progetto, sia distribuito a tutti gli investitori e finanziatori che partecipano per ogni offerta di crowdfunding o per ogni piattaforma. I fornitori di servizi di crowdfunding forniranno ai clienti informazioni chiare sui rischi e gli oneri finanziari che potrebbero incorrere, compresi i rischi di insolvenza e i criteri di selezione dei progetti.
No ai fornitori che partecipano a offerte della propria piattaforma
I fornitori di servizi di crowdfunding (punto 26) dovrebbero fungere da intermediari neutrali tra i clienti sulla piattaforma di crowdfunding. Al fine di evitare conflitti di interesse, è opportuno stabilire alcuni requisiti relativi ai fornitori di servizi di crowdfunding, ai loro azionisti, dirigenti e dipendenti e a qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a questi da un legame di controllo. In particolare, ai fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbe essere impedita qualsiasi partecipazione alle offerte di crowdfunding presenti sulle loro piattaforme. I principali azionisti, i dirigenti e dipendenti e qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a questi da un legame di controllo non dovrebbero agire in qualità di titolari di progetti in relazione ai servizi di crowdfunding offerti sulle loro piattaforme.
Regolamento europeo: verso un registro UE delle piattaforme di crowdfunding
Per facilitare la trasparenza per gli investitori relativamente alla prestazione di servizi di crowdfunding (punto 36), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio1 (ESMA), dovrebbe istituire un registro pubblico e aggiornato di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati e di tutte le piattaforme di crowdfunding che operano nell’Unione conformemente al presente regolamento. Tale registro dovrebbe contenere informazioni su tutte le piattaforme di crowdfunding operative nell’Unione.
Lending Crowdfunding: più informazioni creditizie
I fornitori che offrono servizi di crowdfunding che consistono nell’agevolazione della concessione di prestiti dovrebbero mettere a disposizione di tutti i clienti talune informazioni rilevanti, quali i tassi di default dei prestiti (Punto 41). I fornitori di servizi di crowdfunding che applicano punteggi di affidabilità creditizia ai progetti di crowdfunding o suggeriscono il prezzo delle offerte di crowdfunding dovrebbero rendere noti gli elementi fondamentali della metodologia da essi applicata. Il requisito concernente la divulgazione dei metodi di calcolo del punteggio di affidabilità creditizia, o di determinazione del prezzo o del tasso di interesse, non dovrebbe essere inteso nel senso di richiedere la divulgazione di informazioni commerciali sensibili o in modo da ostacolare l’innovazione.
Regolamento europeo crowdfunding: corsia agevolata per startup e pmi
Per garantire alle startup e alle PMI un accesso agevole e rapido ai mercati dei capitali (punto 54), ridurne i costi di finanziamento ed evitare ritardi e costi per i fornitori di servizi di crowdfunding, per la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento non dovrebbe sussistere l’obbligo di approvazione da parte di un’autorità competente.
Regolamento europeo crowdfunding: autorizzazione e supervisione
Ogni ECSP dovrà chiedere l’autorizzazione all’autorità nazionale competente (ANC) dello Stato membro in cui è stabilito. Attraverso una procedura di notifica in uno Stato membro, l’ECSP sarà poi in grado di fornire i propri servizi anche a livello transfrontaliero. La vigilanza sarà svolta anche dalle autorità nazionali della concorrenza, mentre l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) coordinerà la cooperazione tra i Paesi UE.
Regolamento europeo crowdfunding: le prossime tappe
In assenza di emendamenti, il testo è stato considerato adottato, secondo la procedura della seconda lettura legislativa. Le norme cominceranno ad essere applicate un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE. (L.M.)