Risponde Stefano Ferro, Consulente di Bugnion S.p.a.
Alla base sia delle APP che delle piattaforme WEB c’è un software, oggetto che è protetto sotto vari profili dalla normativa in materia di proprietà intellettuale.
Il software che interagisca con un macchinario esterno, e che quindi abbia un “effetto tecnico”, è proteggibile mediante brevetto per invenzione.
Qualora, come avviene nella maggior parte dei casi, al software non possa essere collegato un effetto tecnico esterno si potrà comunque accedere alla tutela prevista dalla legge sul diritto d’autore. L’unico requisito richiesto affinché un software si possa considerare “opera protetta” è la presenza di un (ragionevolmente limitato) contributo creativo collegabile al suo autore. La protezione riguarda sia il codice sorgente che il codice oggetto e non richiede particolari formalità. Per facilitare la prova della creazione dell’opera si può depositare il software presso la SIAE (Pubblico Registro Software).
L’interfaccia grafica del software può essere protetta anche attraverso l’istituto del disegno o modello registrato. La procedura di registrazione di un disegno o modello non prevede un esame di merito da parte dell’ufficio ricevente (né in Italia né nell’Unione Europea) e la registrazione ha una durata di 5 anni, prorogabile con successivi rinnovi fino a 25 anni.
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