La Camera dei deputati ha approvato oggi la mozione che promuove la Carta dei diritti in Internet. La mozione “Quintarelli ed altri” n. 1-01031 (così chiamata perché ha come primo firmatario il deputato di Scelta Civica Stefano Quintarelli), votata all’unanimità (437 voti favorevoli e nessuno contrario), punta a impegnare il governo ad attivare ogni utile iniziativa per la promozione e l’adozione a livello nazionale, europeo e internazionale dei princìpi contenuti nella Dichiarazione adottata il 28 luglio 2015 dalla Commissione per i diritti e i doveri in Internet istituita presso la Camera dei deputati. Nella mozione, sottoscritta da gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione, si definisce Internet come “uno strumento imprescindibile per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e l’eguaglianza sostanziale”. Nella stessa giornata la Camera ha approvato la “mozione Caparini e altri” n. 1-01052 (dal nome del primo firmatario Davide Caparini, deputato della Lega Nord) concernente “iniziative per la promozione di una Carta dei diritti in Internet e per la governance della rete”. Ne è scaturito un piccolo “giallo”: due mozioni sullo stesso argomento? Entrambe approvate? Diego De Lorenzis, del Movimento 5 Stelle, l’ha spiegata così: “I due testi differiscono ma nella sostanza sono condivisibili entrambi. Il primo è frutto di un lavoro durato un anno di un gruppo misto (parlamentari e tecnici con consultazione pubblica), la seconda di una scaramuccia della Lega nei confronti della presidente della Camera, Laura Boldrini (che ha voluto la Carta, ndr)”. Altri parlamentari confermano questa versione. A leggere la mozione Caparini, in effetti, si ha l’impressione che si tratti semplicemente di una sintesi, di più scorrevole lettura, della mozione Quintarelli, ma c’è chi, come l’avvocato Massimo Melica, sostiene che le due mozioni sono in sostanza opposte” e “apriranno problematiche per la Rete”.
In ogni caso Stefano Quintarelli, pioniere di Internet e membro dell’Intergruppo parlamentare per l’Innovazione, porta a casa il risultato di un lavoro collettivo che dura ormai da oltre un anno: “La Carta dei diritti in Internet – spiega – diventa una guida per il governo per le prossime attività legislative, una base che consenta ai parlamentari l’elaborazione di leggi ed emendamenti su queste tematiche”.
Lo stesso sottosegretario alle telecomunicazioni, Antonello Giacomelli è intervenuto in aula per sostenere la proposta che “impegna il governo a (…) promuovere un percorso che porti alla costituzione della comunità italiana per la governance della Rete, definendo compiti e obiettivi in una logica multistakeholder”. Prossima, importante tappa di questo percorso è l’Internet Governance Forum che si terrà in Brasile dal 9 al 13 novembre
Ma come nasce la Dichiarazione dei diritti in Internet e cosa contiene?
COME NASCE – Nella primavera 2014 la presidente della Camera Laura Boldrini auspica l’elaborazione di una “Costituzione del Web” sulla scia di quando fatto in Brasile con il varo del “Marco civil da internet”, legge che assicura la neutralità di Internet e soprattutto garantisce il rispetto della privacy degli utenti brasiliani. A luglio di quell’anno si tiene la prima riunione della Commissione per i diritti e i doveri di Internet istituita dalla Boldrini. A coordinare i lavori del Comitato ristretto impegnato a creare una bozza del “Bill of rights” c’è Stefano Rodotà. Per “partorire” la Carta ci sono volute 12 sedute e 46 audizioni di operatori del settore, esperti, rappresentanti delle istituzioni e associazioni di categoria. Sulla prima bozza si è tenuta una consultazione pubblica che, in cinque mesi, ha registrato 14.099 accessi alla piattaforma e 587 opinioni espresse. Un lavoro che, il 28 luglio scorso, si è concluso con il via libera alla “Dichiarazione dei diritti in Internet” della commissione costituita e insediata a Montecitorio.
COSA PREVEDE LA CARTA? – Il preambolo della mozione Quintarelli, (alla quale d’ora in poi ci riferiamo), approvata da tutte le forze politiche fatta eccezione per la Lega, sintetizza gli obiettivi: “Pieno riconoscimento di libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona”. Diritti che costituiscono la “condizione necessaria perché sia assicurato il funzionamento democratico delle Istituzioni, e perché si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una società della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale”. Finalità perseguite dai 14 articoli che compongono la Dichiarazione.
ARTICOLO 1, Riconoscimento dei diritti – “Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalle costituzioni nazionali e dalle dichiarazioni internazionali in materia”.
Articolo 2, Diritto di accesso – L’accesso ad Internet è riconosciuto come “diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale” “in condizioni di parità”. Alle istituzioni vengono affidati “i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale”, a cominciare da quelli determinati “dal genere, dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità”.
Articolo 3, Diritto alla conoscenza e all’educazione in rete – Sempre alle istituzioni pubbliche viene affidato il compito di assicurare “la creazione, l’uso e la diffusione della conoscenza in Rete intesa come bene accessibile e fruibile da parte di ogni soggetto”.
Articolo 4, Neutralità della rete – L’articolo tocca l’importante questione della net neutrality e sostiene che la Rete deve essere neutrale: le informazioni trasmesse e ricevute in Internet non devono cioè subire “discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone”.
Articolo 5, Tutela dei dati personali – Si affronta la questione privacy. “Ogni persona – è scritto – ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza”. Si stabilisce che l’utente può “accedere ai dati raccolti che lo riguardano” ed eventualmente “ottenerne la rettifica e la cancellazione per motivi legittimi”. I dati possono essere “raccolti e trattati con il consenso effettivamente informato della persona interessata” ma “il consenso non può costituire una base legale per il trattamento quando vi sia un significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento”.
Articolo 6, Diritto all’autodeterminazione informativa – “Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l’integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano”.
Articolo 7, Diritto all’inviolabilità dei sistemi, dei dispositivi e domicili informatici – I sistemi e i dispositivi informatici di ogni persona e la libertà e la segretezza delle sue informazioni e comunicazioni elettroniche sono inviolabili. Deroghe sono possibili nei soli casi e modi stabiliti dalla legge e con l’autorizzazione motivata dell’autorità giudiziaria.
Articolo 8, Trattamenti automatizzati – Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone, possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato.
Articolo 9, Diritto all’identità – Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata delle proprie identità in Rete.
Articolo 10, Protezione dell’anonimato – Entra nella Dichiarazione anche la questione della protezione dell’anonimato, che si realizza attraverso l’accesso alla Rete “usando strumenti di natura tecnica” che “evitino la raccolta di dati personali, in particolare per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure”. Possibili limitazioni sono consentite solo se “giustificate dall’esigenza di tutelare rilevanti interessi pubblici e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica”.
Articolo 11, Diritto all’oblio – Tema delicato, sul quale la Carta si pronuncia così: “Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica”. Tuttavia questo diritto “non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell’opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica”. Non solo: “Può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all’attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate”. Qualora la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati sia stata accolta, “chiunque può impugnare la decisione davanti all’autorità giudiziaria per garantire l’interesse pubblico all’informazione”.
Articolo 12, Diritti e garanzie delle persone sulle piattaforme – È richiesto ai responsabili delle piattaforme digitali “ lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti”.
Articolo 13, Sicurezza in rete – La sicurezza in Rete deve essere garantita “come interesse pubblico” e “non sono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero”. Deve, però, essere garantita “la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti quali l’incitamento all’odio, alla discriminazione e alla violenza”
Articolo 14, Governo della rete – La gestione del governo della Rete “deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la responsabilità delle decisioni, l’accessibilità alle informazioni pubbliche, la rappresentanza dei soggetti interessati”. Per questo “la costituzione di autorità nazionali e sovranazionali è indispensabile per garantire effettivamente il rispetto dei criteri indicati, anche attraverso una valutazione di conformità delle nuove norme ai princìpi di questa Dichiarazione”.