SPORTELLO INNOVAZIONE

Agevolazioni per chi investe in startup innovative: è vero che valgono solo per i primi due anni dalla costituzione?

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Pubblicato il 25 Mag 2021

SPORTELLO INNOVAZIONE

Risponde la Dott.ssa Daniela Tomaselli – Dottore commercialista e Revisore Legale dei Conti, Studio Negri e Associati

Il Legislatore non ha definito un determinato periodo di tempo per poter beneficiare delle agevolazioni, ma ha previsto che può assumere la qualifica di “startup innovativa” la società di capitali che è costituita da non più di 60 mesi, specificando tramite il MISE che l’unico parametro da tenere in considerazione per la permanenza nella Sezione Speciale è quello attinente alla data di costituzione.

In merito alle principali agevolazioni per la startup innovativa si precisa che:

– in caso di perdite d’esercizio superiori al terzo del capitale sociale, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al secondo esercizio successivo;

– se le perdite comportano la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, l’assemblea può deliberare il rinvio di tali decisioni alla chiusura dell’esercizio successivo;

– le startup innovative sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, nonché del pagamento del diritto annuale CCIAA. L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti;

– per tutto il periodo in cui la startup innovativa possiede i requisiti non si applica la disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica;

– la startup innovativa non è soggetta alle procedure concorsuali, con eccezione di quelle previste dal Capo II della Legge n. 3/2012.

Per quanto riguarda invece le agevolazioni per i soggetti che investono in una startup innovativa, è utile evidenziare che:

– il Decreto 7 maggio 2019 prevede che le agevolazioni fiscali non si applicano nel caso di investimento diretto, o indiretto, ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella startup innovativa ammissibile oggetto dell’investimento, ad eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal paragrafo 6 dell’articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014. In particolare, la Relazione Illustrativa al Decreto 7 maggio 2019 chiarisce che la lettera d), del comma 3, dell’articolo 2 dispone l’esclusione dall’accesso alle agevolazioni nei confronti dei soggetti, sia persone fisiche che persone giuridiche, che non rispettano la definizione di “investitore privato indipendente” come definita nell’articolo 2, paragrafo 72, del Regolamento (UE) n. 651/2014. Viene definito “investitore privato indipendente”, colui che “non è scoio dell’impresa ammissibile in cui investe” e che, conseguentemente, non ha un interesse finanziario preesistente nell’impresa destinataria dell’investimento. Risultano comunque agevolabili gli investimenti c.d. “ulteriori” se sono soddisfatte le condizioni cumulative previste dal paragrafo 6 dell’articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014, tra cui la previsione di questi ultimi nel piano aziendale iniziale;

– i nuovi incentivi per le persone fisiche previsti dall’articolo 29-bis del D.L. 179/2012 sono in regime “de minimis” e prima dell’effettuazione dell’investimento da parte del soggetto investitore, l’impresa beneficiaria dovrà presentare apposita istanza.

Si ricorda inoltre che la proroga di 12 mesi introdotta dal Decreto Rilancio e relativa alla permanenza nella Sezione Speciale, non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive.

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