Si rincorrono le voci di una imminente pubblicazione del decreto di attuazione dell’IP Box, una misura destinata a ridurre significativamente (del 30 % il primo anno, del 40 % il secondo e del 50 % dal terzo anno in poi) la pressione fiscale sui redditi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale.
Secondo le indiscrezioni emerse finora, il testo del decreto di attuazione stabilirebbe che l’opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall’utilizzo di: (i) software protetto da diritto d’autore; (ii) brevetti industriali per invenzione o per modello di utilità, concessi o in corso di concessione; (iii) marchi d’impresa individuali e collettivi, concesso o in corso di concessione e (iv) disegni e modelli giuridicamente tutelabili, nonché (v) informazioni aziendali e di esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete.
La sorpresa più significativa è rappresentata dall’esclusione dal novero dei beni agevolabili delle opere dell’ingegno protette da diritto d’autore, che sono comprese nel novero dei beni agevolabili nella legge di Stabilità. Si tratta di una sorpresa ancora più amara per i titolari di questi diritti, se si pensa che – nelle prime bozze di decreti attuativo che erano circolate – la definizione di bene agevolato era stata estesa anche ai diritti connessi.
Si tratta peraltro di una previsione all’evidenza invalida, perché non è possibile modificare con una norma secondaria quanto stabilito da una norma primaria: è dunque da augurarsi che in sede di firma del decreto si provveda a correggere il testo del decreto di attuazione allineandolo al testo di legge.
Perché possano avere accesso alla misura, gli IP agevolati per come sopra definiti devono essere il frutto di attività di ricerca e sviluppo condotte – direttamente o indirettamente – dal soggetto che chiede di usufruire dell’agevolazione.
Sotto questo profilo il decreto di attuazione da una definizione molto ampia delle spese di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione, allo sviluppo al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore degli IP agevolati che determinano la quota di reddito agevolabile.
Si fa infatti riferimento non solo alle spese di ricerca e sviluppo per come definite dalla legislazione comunitaria ma, tenendo conto delle peculiari caratteristiche dell’IP Box italiano, vengono incluse fra le spese in ricerca e sviluppo capaci di consentire l’accesso alla misura anche:
(i.) le spese per il design del prodotto;
(ii.) le spese per la realizzazione del software protetto da diritto d’autore;
(iii.) tutte le spese collegate alla gestione dei beni immateriali (incluse le spese per le ricerche preventive, per le ricerche di mercato, per lo studio e l’implementazione di sistemi anticontraffazione e la gestione dei contenziosi e dei contratti relativi ecc.);
(iv.) le spese di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo o la rinomanza dei marchi e contribuiscano alla conoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti e dei servizi, del design e degli altri materiali proteggibili.
Fatto salvo quanto si diceva sopra sull’esclusione del copyright, cui va posto rimedio quanto prima, il giudizio nei confronti dell’operatore del legislatore è decisamente positivo: siamo infatti di fronte ad uno dei più competitivi sistemi di tassazione della proprietà intellettuale a livello globale.
L’Italia può veramente diventare l’hub della proprietà intellettuale, ciò che d’altra parte è nel DNA di questa misura, che il Governo ha adottato con l’obiettivo di “incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere e incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia (o meglio, evitarne la rilocalizzazione all’estero)”
Fra l’altro che l’idea sia buona è dimostrato dall’interesse che i patent box stanno suscitando anche dall’altra parte dell’Oceano: il Congresso degli Stati Uniti ha infatti recentemente iniziato il processo di approvazione di un sistema di agevolazione fiscale degli intangibles in larga misura ispirato ai patent box europei. Quanto all’Europa, è stata decisa una moratoria che consentirà di gestire per 5 anni i patent box adottati nei diversi membri dell’Unione, con in prospettiva l’idea di convergere verso un IP box comunitario.
* Roberto Valenti, avvocato, è partner DLA Piper