Fisco anomalo

Com’è difficile per dipendenti (e pensionati)! detrarre gli investimenti in startup

Portare in detrazione il 19% si è rivelato molto più complesso del previsto. Perché l’Agenzia delle Entrate richiede la compilazione del modello UNICO anche a chi non ha la necessità di farlo. Abbiamo chiesto a un commercialista che conosce il mondo dell’innovazione di spiegarci la complicazione che non c’era nelle norme

Pubblicato il 03 Lug 2015

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È ormai ben noto che nell’ambito delle misure varate per rafforzare la crescita e la propensione all’investimento in imprese startup innovative, l’art.29 del dl 18 ottobre 2012, n.179 (di seguito, il “Decreto Crescita 2.0”) ha previsto un’agevolazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi in favore dei soggetti che effettuano investimenti nel capitale sociale di imprese startup innovative. La relazione illustrativa al Decreto Crescita 2.0, sul punto, infatti, sottolineava come fosse “prioritario cercare di creare un clima favorevole al loro sviluppo, aumentando la loro capacità di attrazione dei capitali privati, anche grazie alla leva fiscale”.

In particolare, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, è stata prevista una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di importo pari al 19 per cento (25 per cento in caso di investimenti in startup a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico) della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più startup innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup innovative (per una disamina maggiormente dettagliata, si rimanda alla Giuda pubblicata su questa Rubrica http://www.economyup.it/upload/images/06_2015/150625104830.pdf)

In tema di modalità di fruizione dell’agevolazione, l’Amministrazione finanziaria (cfr.: Circolare 11 giugno 2014, n.16/E) aveva chiarito che “I soggetti investitori potranno fruire delle agevolazioni fiscali [ndr., della detrazione] a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2013, utilizzando il Modello 730/2014 ovvero il Modello Unico/2014.” (sottolineature nostre).

Tuttavia, per i contribuenti che hanno effettuato investimenti in startup innovative, le modalità di fruizione dell’agevolazione si sono rivelate un po’ più complesse di quanto non sembrasse in teoria. Infatti, mentre il modello UNICO PF 2014 – periodo d’imposta 2013, così come anche il modello riferito al periodo d’imposta successivo, prevede inequivocabilmente una sezione (cfr.: SEZIONE VI – Altre detrazioni, Rigo RP80 – Detrazioni per investimenti in start up) ove evidenziare gli investimenti fatti in startup innovative al fine di poter beneficiare dell’agevolazione fiscale, il modello 730/2014 non ha previsto questa possibilità.

Sul punto, anche di recente, è stata interpellata l’Agenzia delle entrate nel corso del forum del 30 giugno 2015, al fine di porre luce su questa anomalia. In modo del tutto singolare, a parere di chi scrive, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che l’agevolazione fiscale non è “compatibile” con una dichiarazione semplificata quale è il 730 essendo questa riservata a dipendenti e pensionati; secondo la stessa Agenzia, per tale motivazione i campi per poter fruire della detrazione sono stati inclusi esclusivamente nel modello UNICO, per cui i contribuenti che desiderano fruirne devono procedere alla compilazione del modello UNICO.

Occorre evidenziare che, nonostante l’opinione dell’Agenzia delle entrate, il dato normativo non prevede alcun divieto espresso all’utilizzo del modello 730. Inoltre, le addotte “complessità” nelle modalità di fruizione dell’agevolazione, non sembrano poter giustificare la mancata inclusione nella modulistica (ie. nel 730) di campi specifici per le detrazioni in parola; tanto più che, nel modello 730, già trovano spazio campi con cui poter indicare altre detrazioni di cui possono beneficiare i contribuenti.

Stante tale, non condivisibile, impostazione, appare chiaro che, a valere per il futuro, e quindi a partire dai redditi 2014 da indicare nei modelli UNICO PF 2015, i contribuenti che hanno effettuato gli investimenti in startup innovative e che vogliano beneficiare delle detrazioni spettanti, devono provvedere a compilare, ed inviare entro il 30 settembre 2015, il modello UNICO PF 2015 in luogo del 730/2015. La questione più delicata, però, ora si pone per quei contribuenti che nel corso del 2013 hanno effettuato degli investimenti e che, compilando il solo modello 730/2014 non ne hanno dato evidenza. Al fine di non “perdere” gli stessi (ricordiamo infatti che una detrazione non indicata in dichiarazione equivale all’opzione espressa di rinunciare alla stessa), dovranno adoperarsi per presentare una integrativa del modello 730 per il tramite di UNICO PF 2014.

Si ricorda, infatti, che se il modello 730 è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di non aver esposto degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di:

  • presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione. Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (CAF, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico; o, in alternativa
  • presentare un modello UNICO PF entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo (ie. per UNICO PF 2014, entro il 30 settembre 2015).

Ed è questa seconda opzione quella che qui si individua come unica strada percorribile per i contribuenti che si trovano nella fattispecie in commento.

Il modello UNICO PF, in caso di emersione della sola detrazione non rilevata nel modello 730, costituisce una “integrativa a favore” (ai sensi dell’art.2 comma 8-bis del dpr 22 luglio 1998, n.322), e può essere presentato senza dover pagare alcuna sanzione, proprio perché lo “errore” commesso ha determinato un minor credito spettante al contribuente, che ha quindi pagato più di quanto dovuto. Il credito risultante dalla dichiarazione integrativa, oltre che richiesto a rimborso, potrà, poi, essere – più agevolmente – utilizzato dal contribuente in compensazione ai sensi del dlgs 9 luglio 1997, n.241.

Stante quanto sopra, e data la complessità della gestione di queste dinamiche per i contribuenti, sarebbe auspicabile un intervento dell’Amministrazione finanziaria volto ad approvare, almeno con riferimento ai prossimi anni, i modelli 730 “aggiornati” sul punto, per consentire agli investitori in startup innovative (quando essi siano lavoratori dipendenti e pensionati) di beneficiare agevolmente delle detrazioni loro spettanti.

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