la guida

Investire sulle startup, ci sono nuove agevolazioni e incentivi fiscali: ecco come funzionano



Indirizzo copiato

Il 22 novembre entra in vigore la legge 162, fatta per sostenere gli investimenti su startup e PMI innovative. Che cosa prevedono i cinque articoli e che cosa cambia

Pubblicato il 21 nov 2024



startup

Investire sulle startup diventa più interessante. Il 22 novembre 2024 entra in vigore la Legge n. 162 del 28 ottobre 2024, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle startup e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

È una legge di 5 articoli (purtroppo redatta con la tecnica tanto cara al legislatore negli ultimi anni quanto incomprensibile per i lettori) che è stata intensamente chiesta e voluta dall’ecosistema dell’innovazione italiano, il quale – benché negli ultimi 12 anni si sia sviluppato e consolidato, risulta ancora poco attrattivo per gli investimenti e, a dirla tutta, fatica ad appassionare gli investitori internazionali.

Questa legge è una spinta ulteriore per chi vuole investire sulle startup e sulle PMI innovative, offrendo nuove opportunità di risparmio fiscale, mediante agevolazioni ed incentivi agli investimenti. Ecco una guida analitica alla legge 162 (qui puoi scaricare il testo integrale)

Investire sulle startup e sulle PMI innovative

Innanzitutto, va detto che la legge in esame interessa due categorie societarie specifiche, ovvero le startup innovative e le PMI innovative.

Per startup innovativa, ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (fino a quando non interverrà la nuova normativa in discussione da tempo), si intende la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che possiede i seguenti requisiti (qui puoi trovare tutte le informazioni dettagliate) :

  • è nuova o costituita da non più di 5 anni;
  • è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia.
  • il totale del valore della produzione annua non è superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuisce, e non ha distribuito utili,
  • non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
  • ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innova tivi ad alto valore tecnologico;
  • non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

Possiede, inoltre, almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

  • le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa;
  • personale altamente qualificato con almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale;
  • essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno un brevetto titolare di un software registrato.

Per PMI innovativa, invece, ai sensi del decreto-legge 24 gennaio 2025 n. 3, si intende la piccola e media impresa, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE, società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiede i seguenti requisiti:

  • la residenza in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • la certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
  • le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
  • l’assenza di iscrizione al registro speciale delle startup innovative;

Inoltre, deve possedere almeno due dei seguenti requisiti:

  • volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa;
  • personale altamente qualificato, con almeno 1/5 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 1/3 con laurea magistrale;
  • essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

Investire sulle startup, i nuovi incentivi fiscali

Ciò premesso, l’articolo 2 della legge in esame amplia gli incentivi fiscali per chi investe in startup e Pmi innovative ed in particolare cerca di rendere più interessante l’afflusso di capitali verso le società innovative, anche per i piccoli investitori.

Si stabilIsce, infatti, che per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative in regime de minimis secondo quanto stabilito dall’art. 29 bis del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi o in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione. Il credito d’imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.

È quindi superato il limite di detraibilità in caso di incapienza da parte delle persone fisiche relativamente alla detrazione Irpef del 50% per investimenti in start-up e Pmi innovative.

L’ammontare in eccedenza potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute oppure in compensazione con i debiti d’imposta nei periodi di imposta successivi.

Il fondo Patrimonio Destinato per le PMI

Ed ancora, l’art. 3 prevede nuovi incentivi per la patrimonializzazione delle PMI, con l’ampliamento delle possibilità di intervento del Patrimonio Destinato – ovvero un fondo istituito dal Governo con l’art. 27 del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 e disciplinato da Cassa Depositi e Prestiti – per sostenere il rilancio del sistema economico produttivo italiano in seguito all’emergenza pandemica.

Il Fondo, con la nuova legge, avrà la possibilità di sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell’articolo 34 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o da gestori autorizzati, la cui politica di investimento sia però coerente con le finalità del Patrimonio Destinato e nel rispetto comunque di alcune rigide condizioni elencate dalla legge nei commi successivi dell’art. 3.

Tali investimenti potranno indirizzarsi quindi anche verso titoli di emittenti italiani di media o piccola capitalizzazione aumentando l’attrattività delle stratup e delle PMI italiane sul mercato internazionale.

Le plusvalenze esentate dall’imposizione fiscale

Con l’art. 4 invece si affronta il tema delle plusvalenze derivanti dalla vendita di quote in start-up e PMI innovative, mirando ad incoraggiare l’investimento e disincentivare la cessione precoce delle quote. È stabilito che le plusvalenze sono esentate dall’imposizione fiscale, a condizione che le quote siano detenute per almeno tre anni e siano acquisite entro il 31 dicembre 2025.

La legge prevede l’esenzione da imposizione sui redditi dell’insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a OICR, ovvero tutti gli organismi mediante i quali si realizza la gestione collettiva del risparmio ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58/1998, ovvero sia i fondi comuni di investimento sia le società di investimento a capitale variabile (Sicav) e le società di investimento a capitale fisso (Sicaf), nonché i fondi di fondi, che investono prevalentemente nel capitale sociale delle start-up e Pmi innovative.

L’esenzione fiscale dei proventi di Oicr si applica per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Sale il limite di patrimonio per le società di investimento semplice (SIS)

Infine, all’art. 5 della nuova legge, al fine di ampliare l’ammontare delle somme da destinare agli investimenti agevolabili, stabilisce un importante innalzamento del limite di patrimonio netto da considerare per i criteri di accesso ai benefici, previsto per le società di investimento semplice SIS, che passa da 25 a 50 milioni di euro.

Una legge importante per chi vuole investire sulle startup, dunque, con misure tecniche tanto richieste quanto attese, che si spera possano dare quello slancio agli investimenti, che sembrano essere ancora contratti e che invece sono di vitale importanza per lo sviluppo dell’ecosistema innovativo italiano. Le nostre imprese innovative hanno necessità di attrarre maggiori capitali, italiani ed esteri, per poter mettere efficacemente a terra quel patrimonio di idee, competenze, capacità straordinarie per le quali meritano di eccellere e per le quali il genio italiano è conosciuto nel mondo.

Articoli correlati

Articolo 1 di 4