SPORTELLO INNOVAZIONE

Quali sono le particolarità previste per il contratto a tempo determinato collegato all’oggetto sociale di una startup?

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Pubblicato il 16 Giu 2022

SPORTELLO INNOVAZIONE

Risponde Assolombarda, l’associazione delle imprese che operano nella Città Metropolitana di Milano e nelle province di Lodi, Monza e Brianza, Pavia.

Entro il limite di durata massima pari a 24 mesi, più contratti successivi a tempo determinato possono essere stipulati anche senza l’osservanza degli intervalli temporali previsti dalla normativa:

  • 10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi;
  • 20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore ai 6.

E’ anche possibile stipulare, in deroga al limite di durata massima di 24 mesi, un ulteriore successivo contratto, tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle medesime attività, per un periodo massimo di 12 mesi a condizione che la stipulazione avvenga presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

I limiti, in merito alle proroghe e ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, previsti dall’articolo 21, D.Lgs. 81/2015, non si applicano alle imprese startup innovative.

Questa speciale disciplina si applica solo per il periodo in cui l’impresa ha diritto alla denominazione di “startup innovativa”.

Tutti i contratti a tempo determinato stipulati da startup innovative sono in ogni caso esenti dalle limitazioni quantitative.

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