Risponde Assolombarda, l’associazione delle imprese che operano nella Città Metropolitana di Milano e nelle province di Lodi, Monza e Brianza, Pavia.
Le startup innovative non sono soggette alle tradizionali procedure concorsuali previste dal D.L. 267/1942 (fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa), ma a procedure più rapide e meno gravose quali i “procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento” di cui alla L. 3/2012, Capo II.
L’accesso a tali procedimenti è stato confermato anche dal D.Lgs. 14/2019 (art. 2, c. 1, lett. c), recante il nuovo “Codice della crisi di impresa”, emanato in attuazione della L. 155/2017 di riforma organica delle procedure concorsuali. Tale Decreto, tra l’altro, prevede l’elaborazione da parte del CNDCEC di “indicatori di crisi” specifici per le Start up innovative (art. 13, c. 2).
Leggi qui il contenuto integrale
Hai qualche domanda su Startup, open innovation, bandi, norme, incentivi, finanziamenti e altro? Scrivi a redazione@economyup.it