sportello innovazione

Può un’impresa essere contemporaneamente società benefit e iscritta al registro delle imprese innovative?

Hai qualche domanda su Startup, open innovation, bandi, norme, incentivi, finanziamenti e altro? Scrivi a redazione@economyup.it

Pubblicato il 22 Set 2021

SPORTELLO INNOVAZIONE

Risponde il Dott. Giuseppe Pipicella – Local Partner, Studio Legale Associato MEPLAW, sede di Milano

È doveroso premettere che, nonostante la risposta possa apparire immediata, è sempre necessario approfondire il caso specifico con il cliente, non potendo un articolo esaurire tutti i dubbi e le eventuali eccezioni che si possono incontrare.

Andando al punto, la risposta è indubbiamente: sì. O meglio, è indubbio che non vi sia incompatibilità tra lo status di startup innovativa e la forma giuridica di società benefit. Questo, tuttavia, non significa che una “impresa” generica, in quanto società benefit, abbia di diritto il riconoscimento dello status di startup innovativa e viceversa. Ciò è dovuto ad uno svariato numero di motivazioni, i che appariranno evidenti dopo aver inquadrato le caratteristiche salienti di entrambe.

La società benefit è un (nuovo) modello giuridico d’impresa istituito dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, artt. 376-384 che può essere applicato a tutte le imprese che esercitino la propria attività sotto forma di società a scopo di lucro ex art. 2247 c.c. e ss., società a scopo mutualistico e società cooperative (nulla dice la norma in proposito ma non sembrano esservi ragioni per escludere anche le Società Consortili ex art. 2615-ter c.c., mentre sembrerebbero escluse le Cooperative Sociali). Le società benefit, per essere tali, devono prevedere all’interno del proprio statuto scopi di beneficio generale (come operare in modo responsabile, etico, con massima trasparenza, etc.) ed il perseguimento specifico di finalità di beneficio comune. Riassumendo e semplificando si può dire che la società benefit, senza rinunciare allo scopo di lucro (elemento essenziale del concetto giuridico di “impresa”), bilancia gli interessi dei soci (a percepire dividendi) con quelli degli altri stakeholder, cioè tutti i cointeressati, anche indirettamente, dall’attività dell’impresa.

Approfondimento: Che cos’è una Società Benefit e perché porta innovazione nel mondo delle imprese?

Diversamente dalla società benefit, che potenzialmente nasce tale, essere “startup (o PMI) innovativa” costituisce uno status, talvolta momentaneo, che le società di capitali dotate di determinate caratteristiche possono chiedere venga loro riconosciuto dalla Camera di Commercio. Quest’ultima accetta l’iscrizione nello specifico registro di quelle che soddisfano il requisito essenziale della “innovatività” (dell’oggetto sociale) ed almeno uno di quelli facoltativi (investimenti in R&D, C.V. del team, proprietà di privative industriali). I lettori più esperti potranno osservare che, spesso, in sede di costituzione lo Statuo tiene conto dello status di startup innovativa della società costituenda per poter sfruttare le deroghe alla disciplina tradizionale delle società a queste riservate. Sebbene ciò sia indubbiamente corretto , sarà comunque la Camera di Commercio a dover accertare, contestualmente all’iscrizione della Società, l’esistenza dei requisiti, che nel tempo potranno essere persi, così come potrebbe essere perso lo status di startup innovativa.

Quindi, poiché si tratta di due piani completamente diversi, possiamo tranquillamente accodarci alla parte di dottrina, peraltro prevalente, che ritiene che non vi sia alcuna ragione per escludere che una società benefit possa anche essere iscritta al registro delle imprese innovative. A corollario rimane necessario specificare che mentre ogni impresa innovativa può, rispettandone i requisiti, essere una società benefit, non tutte le società benefit possono essere imprese innovative. Si pensi, ad esempio, a quelle costituite in forma di società di persone.

Per concludere, è utile ricordare che le Società Benefit che ne abbiano i requisiti possono ottenere anche lo status di SIAVS, cioè di Startup Innovativa a Vocazione Sociale ex d.l. n. 179/2012; tuttavia, per ragioni di semplicità gestionale e risparmio burocratico, risulta conveniente optare per uno solo dei due riconoscimenti poiché, oltre a prevedere entrambi delle limitazioni, sono accumunati dal medesimo scopo generale: perseguire la creazione di valore aggiunto sociale.

Hai qualche domanda su Startup, open innovation, bandi, norme, incentivi, finanziamenti e altro? Scrivi a redazione@economyup.it

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Articoli correlati

Articolo 1 di 2