La proposta

Startup, come potenziare gli effetti delle agevolazioni

Stiamo davvero dando a tutti la possibilità di investire sull’innovazione? Il responsabile legale di ItaliaCamp ha qualche dubbio. Le norme possono essere semplificate. E soprattutto non vanno limitate alle attività ad alto livello tecnologico

Pubblicato il 22 Mag 2014

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Innovazione, startup, incubatori e nuove modalità di creazione del lavoro. Sembra una moda ormai parlare di start-up in Italia. I processi legati all’innovazione e alla conseguente creazione di lavoro sono cosa di dominio comune, sia a livello governativo che di società civile. Ma è veramente così? Davvero stiamo costruendo un sistema normativo che consentirà a tutti di partecipare o gli effetti, in definitiva, saranno limitati e coinvolgeranno prevalentemente coloro che già oggi operano nel mercato degli investimenti e della promozione finanziaria?

Il Decreto del 30 gennaio 2014 ha identificato le regole per beneficiare dei vantaggi fiscali connessi all’investimento in start-up innovative (come definite dal D. L. 18 ottobre 2012, n. 179). Si rimette al merito dei progetti la capacità di attrarre gli investimenti da parte dei singoli. Il tentativo è quello di “socializzare” l’economia, permettendo l’accesso dei cittadini, con le dovute cautele e sotto la supervisione delle Autorità di vigilanza competenti, a opportunità di investimento. Le nuove forme di “socializzazione” o “democratizzazione” degli investimenti si scontrano tuttavia con la capacità dell’investitore comune di capire l’effettiva bontà degli investimenti, la volontà di un pronto ritorno sul capitale investito e lo smobilizzo dell’investimento stesso. Al riguardo, si rileva che il D. L. 179/2012, da un lato, ha previsto il divieto di distribuzione di utili per le start-up innovative, per i quattro anni in cui la società possiede tale qualifica (gli eventuali utili dovranno pertanto essere reinvestiti) e, dall’altro lato, ha indicato che le azioni o quote rappresentative del capitale sociale non devono essere quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Tale secondo aspetto implica pertanto che la cessione dell’investimento possa avvenire unicamente per atto tra privati, senza l’ausilio dei mercati finanziari che facilitino la pronta liquidazione dell’investimento, oltre che la determinazione del valore effettivo dell’investimento medesimo.

Henry Ford disse che “c’è vera innovazione solo quando una tecnologia è accessibile a tutti“. In questo senso, il sistema delineato, per quanto innovativo e coraggioso, sembra tuttavia perfettibile, al fine di estendere davvero la possibilità di effettuare investimenti a tutti i cittadini e superare, o quantomeno mitigare, gli aspetti problematici.

Potrebbero innanzitutto essere estesi i benefici previsti dalla normativa applicabile alle start-up innovative a tipi diversi di iniziative economiche, ovvero non solo quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”, ma anche quelle inerenti una serie di altri ambiti da definirsi da parte del Governo come meritevoli di tutela, in quanto capaci di creare lavoro e, in definitiva, stimolare l’economia. Nel senso di una interpretazione estensiva della norma sembra infatti muoversi la circolare Assonime n. 11 del 6 maggio 2013, rubricata “L’impresa start up innovativa”, secondo la quale non sarebbe “ammissibile una limitazione a priori dei campi di attività in cui l’impresa start up innovativa può operare, ivi compresi quelli tecnologicamente maturi”. Da tale interpretazione ne discenderebbe che la start-up innovativa possa avere ad oggetto ogni attività economica da cui possa discendere l’introduzione di nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché a nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli.

Da un punto di vista normativo, andrebbe probabilmente immaginata una disciplina societaria ad hoc, che prenda in considerazione l’investimento mediante crowdfunding e disegni uno speciale modello societario e di circolazione delle partecipazioni, sottratto alla disciplina comune. Dal punto di vista societario, sarebbe auspicabile disegnare, prendendo spunto dall’iniziativa della Società a responsabilità semplificata ex art. 2463-bis, cod. civ., un regime estremamente semplificato non solo in sede di costituzione della società, ma anche della sua gestione successiva, che elimini la maggior parte degli adempimenti burocratici ad oggi previsti in via ordinaria e tenga conto di una compagine sociale estremamente parcellizzata. D’altra parte, dal punto di vista della circolazione delle partecipazioni sociali, è difficilmente conciliabile la modalità “ordinaria” di cessione della partecipazione acquisita mediante equity crowdfunding, ovvero per atto pubblico, con i connessi costi, con un investimento davvero alla portata di tutti e avente ad oggetto piccole somme. Nella medesima ottica di predisposizione di un regime speciale dedicato, avrebbe probabilmente poco senso mantenere la medesima tassazione delle rendite finanziarie (dal 1° luglio al 26%) per tutti gli investimenti (limitando l’applicazione dell’aliquota ridotta al 12,5% ai soli investimenti in BOT) e non diversificare invece la tassazione in relazione a investimenti, come quelli nelle start-up innovative, che per altro verso si intende incentivare.

* Alessandro Thomas è avvocato associato dello Studio Legale Chiomenti e Responsabile Affari Legali ItaliaCamp

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